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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2001, n. 110

Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

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Testo in vigore dal: 26-4-2001
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                        I Ministri del lavoro
                     e della previdenza sociale,
              della sanita' e per la funzione pubblica

  Visto  l'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
  Visto  l'articolo  30,  comma  2,  del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
  Visto  l'articolo  23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  come  sostituito  dall'articolo  10  del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato);
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerati  i  compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello
Stato   a   tutela   dell'ordine,   sicurezza  pubblica  e  vigilanza
ambientale,  della  protezione civile e pubblico soccorso in concorso
con le altre istituzioni dello Stato, nonche' l'obbligo istituzionale
dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e immediata;
  Considerato  che  l'espletamento dei predetti compiti istituzionali
comporta  il  dovere  del  personale  rispettivamente  incaricato  di
operare  con  tempestivita'  ed  efficacia  anche  in  condizioni  di
emergenza ed alto rischio;
  Ritenuto  di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione
delle  disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza  del  personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato;
  Ritenuto  di dover individuare le aree riservate o operative di cui
all'articolo  10,  comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Edifici, strutture e mezzi
  1.  Nelle  strutture  destinate,  per finalita' istituzionali, alle
attivita' del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni
in  materia  di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto
legislativo  19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni,  nonche'  quelle  delle  altre disposizioni di legge in
materia,   sono   applicate   nel   rispetto   delle  caratteristiche
strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
    a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche
condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia
operativa;
    b)  la  protezione  e  tutela,  commisurata al rischio effettivo,
delle  sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi
essenziali;
    c)   la  prevenzione  della  fuga  delle  persone  legittimamente
arrestate  o  fermate,  ovvero  trattenute,  nei  casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'amministrazione forestale;
    d)  la  riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei
trattamenti dei dati personali.
  2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro,  contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni  di  legge in materia, non puo' comportare, in relazione
alle  esigenze  di  cui  al  comma  1, l'eliminazione o riduzione dei
sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del
pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione
o  il  ritardo  delle attivita' di cui all'articolo 328, primo comma,
del  codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei
percorsi   per   l'esodo,   adeguatamente   segnalati,  e  verificare
periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo e di difesa.
  3.  Fatto  salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo
forestale dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al
pericolo,  il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza
e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
  4.  Fermi  restando  gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo  19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni,  anche  sulla  base  di speciali capitolati d'opera, le
uniformi,  le  armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti,
quali  i  poligoni  di  tiro,  i  laboratori  di  analisi, ricerche e
collaudi,  le  palestre  e le installazioni addestrative speciali, le
installazioni   di   sicurezza   e  le  attrezzature  di  protezione,
individuali  e  di  reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale
dello  Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che
li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte
del  personale tecnico dell'amministrazione forestale in possesso dei
requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  2,  del  decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626 (Attuazione delle
          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
          97/42/CE  e  1999/38/CE  riguardanti il miglioramento della
          sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
          come   sostituito   dall'art.   1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   19 marzo   1996,   n.   242   (Modifiche   ed
          integrazioni  al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626,    recante   attuazione   di   direttive   comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' il seguente:
              "2.  Nei  riguardi delle forze armate e di polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei
          mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente
          decreto  sono  applicate  tenendo  conto  delle particolari
          esigenze  connesse  al  servizio espletato, individuate con
          decreto  del Ministro competente di concerto con i Ministri
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della sanita' e
          della funzione pubblica.".
              - Il  testo  dell'art.  30, comma 2, del citato decreto
          legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente:
              "2.  I  decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  n.  626/1994,  come modificato dall'art. 1 del
          presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di
          pubblicazione del presente decreto.".
              - Il  testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10 del
          decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente:
              "Art.    23    (Vigilanza).    -    1.   La   vigilanza
          sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
          sicurezza   e   salute  nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta
          dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          nonche',   per   il   settore   minerario,   dal  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
          industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
          minerali  e  termali  dalle  regioni e province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla  legislazione vigente all'ispettorato del
          lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita',  sentita  la  commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
          preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
              3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e
          per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
              L'amministrazione  della  giustizia  puo' avvalersi dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale
          del  20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
          polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale dello Stato), e'
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e  4 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  delle  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              - Il  citato  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 141 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
              - Il  testo  dell'art.  328  del  codice  penale  e' il
          seguente:
              "Art.  328  (Rifiuto di atti d'ufficio). - (Omissione).
          Il   pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
          che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
          ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto
          senza  ritardo,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a
          due anni.
              Fuori  dai  casi  previsti dal primo comma, il pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
          trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
          compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
          ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
          anno o con la multa fino a due milioni. Tale richiesta deve
          essere  redatta  in  forma  scritta ed il termine di trenta
          giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".
              - Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo n.
          626/1994 e' il seguente:
              "Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
          fornitori  e  degli  installatori).  - 1. I progettisti dei
          luoghi  o  posti  di  lavoro  e degli impianti rispettano i
          principi  generali di prevenzione in materia di sicurezza e
          di  salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
          scelgono   macchine   nonche'   dispositivi  di  protezione
          rispondenti  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti
          nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
              2.  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la  vendita,  il
          noleggio   e   la   concessione  in  uso  di  macchine,  di
          attrezzature  di  lavoro e di impianti non rispondenti alle
          disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
          di  sicurezza.  Chiunque  concede  in locazione finanziaria
          beni   assoggettati   a   forme   di  certificazione  o  di
          omologazione  obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano
          accompagnati  dalle  previste  certificazioni o dagli altri
          documenti previsti dalla legge.
              3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
          altri   mezzi   tecnici  devono  attenersi  alle  norme  di
          sicurezza  e  di igiene del lavoro, nonche' alle istruzioni
          fornite  dai  rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
          altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.".