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LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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vigente al 18/05/2024
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. La Repubblica riconosce il  valore  storico  e  culturale  delle
vestigia della Prima guerra mondiale. 
  2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive  competenze,
promuovono la ricognizione, la  catalogazione,  la  manutenzione,  il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia  relative  a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di: 
    a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici  e  manufatti
militari; 
    b)  fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,   camminamenti,
strade e sentieri militari; 
    c) cippi,  monumenti,  stemmi,  graffiti,  lapidi,  iscrizioni  e
tabernacoli; 
    d) reperti mobili e cimeli; 
    e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; 
    f)  ogni  altro  residuato  avente  diretta  relazione   con   le
operazioni belliche. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi  di  associazioni  di  volontariato,  combattentistiche   o
d'arma. 
  4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza  del  4
novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra  mondiale  e  sul
suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. 
  5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali  e
storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 
  6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si  applica  l'articolo
51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di  beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico". 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere  il  numero  993)
dell'art. 2268, comma  1,  del  D.Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4))
che riprende vigore l'intero provvedimento.