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LEGGE 16 marzo 2001, n. 72

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal: 24-6-2017
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la  Repubblica
tutela le tradizioni  storiche,  culturali  e  linguistiche  italiane
delle comunita' istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia,  con
riferimento agli usi, ai  costumi  ed  alle  espressioni  artistiche,
letterarie e musicali che ne costituiscono  il  patrimonio  culturale
popolare ed il legame storico con le terre di origine. 
  2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 vengono  sostenuti
progetti specifici aventi ad oggetto: 
    a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; 
    b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione  sulle
terre  di  origine  e  sulle  vicende  dell'esodo  dalle  medesime  e
dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o
nei Paesi di emigrazione ((, nonche' restauro di  monumenti  relativi
alle medesime vicende)); 
    c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche
tramite stampa periodica, della storia,  della  cultura,  delle  arti
plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e
dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di
provenienza; 
    d) organizzazione  di  manifestazioni  e  di  incontri,  volti  a
favorire il mantenimento  di  contatti  culturali  con  le  terre  di
origine. 
    ((d-bis) erogazione di borse di studio)). 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire  9
miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi  per
ciascun anno, da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero degli  affari  esteri.  All'onere  derivante
dall'attuazione  del   presente   articolo   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 
  4. Lo stanziamento  di  cui  al  comma  3  e'  utilizzato  mediante
apposita convenzione da  stipulare  tra  il  Ministero  degli  affari
esteri, il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ((,
l'universita'  popolare  di  Trieste))   e   la   Federazione   delle
associazioni degli esuli istriani,  fiumani  e  dalmati,  sentita  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, previa adeguata  consultazione
con associazioni e centri  culturali,  esistenti  alla  data  del  31
maggio 2000, promossi dagli  esuli  dai  detti  territori  e  che  si
pongano come fine statutario preminente lo studio e  la  ricerca  sul
patrimonio  storico  culturale  dell'Istria,  del  Quarnaro  e  della
Dalmazia. La  convenzione  stabilisce  annualmente  le  modalita'  di
accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi,  le  procedure
per i  controlli  sulle  spese  ad  essi  connesse  e  i  termini  di
presentazione delle relative  domande.  ((L'universita'  popolare  di
Trieste svolge le attivita' di supporto amministrativo e  gestionale,
anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni,  stipulate  ai
sensi della presente legge, gia' in essere alla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione)). Per le  iniziative  di  cui  al
comma 2 deve essere sentita anche l'Unione Italiana,  rappresentativa
degli italiani residenti nei territori di origine  appartenenti  alla
Slovenia e alla Croazia.  Alla  ripartizione  delle  somme  stanziate
provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 16 marzo 2001 
 
Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni del Presidente della Repubblica ai  sensi  dell'articolo  86
                         della Costituzione 
                               MANCINO 
 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino