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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 37

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999).

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42);
  Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975,
n. 854;
  Visto  l'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;
 Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  l'articolo  30  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  dell'interno  e  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
costituzione  e  rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli
archivi  ed  il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici
dello Stato.
  2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso
gli  uffici  centrali,  interregionali, regionali, interprovinciali e
provinciali  delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  ad  esclusione  dei  Ministeri degli affari esteri e della
difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42);
  Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975,
n. 854;
  Visto  l'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;
 Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  l'articolo  30  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  dell'interno  e  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
costituzione  e  rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli
archivi  ed  il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici
dello Stato.
  2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso
gli  uffici  centrali,  interregionali, regionali, interprovinciali e
provinciali  delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  ad  esclusione  dei  Ministeri degli affari esteri e della
difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.