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LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

note: Entrata in vigore della legge: 22-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 22-3-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art 1.
                       (Finalita' della legge)

   1.   La   presente  legge  ha  lo  scopo  di  dettare  i  principi
fondamentali diretti a:
   a)  assicurare  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  delle
lavoratrici  e  della  popolazione  dagli  effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
   b)  promuovere  la  ricerca  scientifica  per la valutazione degli
effetti  a  lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione  del  principio  di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
   c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione   tecnologica  e  le  azioni  di  risanamento  volte  a
minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
   2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della  presente  legge
nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti
e  delle  relative  norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:
              "Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana".
              - Il  paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo
          dell'Unione europea e' il seguente:
              "2.  La  politica della Comunita' in materia ambientale
          mira  a  un  elevato livello di tutela, tenendo conto della
          diversita'  delle  situazioni  nelle  varie  regioni  della
          Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e
          dell'azione  preventiva, sul principio della correzione, in
          via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
          nonche' sul principio "chi inquina paga .
              In   tale   contesto,   le   misure  di  armonizzazione
          rispondenti   ad   esigenze   di  protezione  dell'ambiente
          comportano,   nei   casi   opportuni,   una   clausola   di
          salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per
          motivi   ambientali   di   natura   non  economica,  misure
          provvisorie   soggette  ad  una  procedura  comunitaria  di
          controllo".