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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 gennaio 2001, n. 19

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-3-2001

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753";
Ritenuta l'opportunità di attuare parziali modifiche al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto del 1988, n. 400 (nota n. 1655 del 23 ottobre 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1


Il comma 5 dell'articolo 6 dell'allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 è sostituito dal seguente:
"5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione.
L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" è il seguente:
"Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni".
Note alle premesse:
- Per il testo del terzo e quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, vedasi nelle note al titolo.
- Il testo del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 dell'allegato A, parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, come modificato dal presente regolamento è il seguente:
"Art. 6 (Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità). - 1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.
2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.
4. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.
5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato: se l'appello si riferisce alla visita di cui al comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione.
L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".