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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 (in G.U. 24/03/2001, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2012)
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Testo in vigore dal: 25-1-2001
al: 24-3-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di differire i
termini  per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica
analogica  e  digitale,  nonche'  di  disciplinare  le  attivita'  di
risanamento degli impianti radiotelevisivi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita';
                                Emana
il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Differimento  di  termini  per  la prosecuzione della radiodiffusione
     televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.
  1.   Il   termine   previsto   dal  comma  1  dell'articolo  1  del
decreto-legge   18   novembre   1999,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio 2000, n. 5, per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito
locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva
su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo
2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono
la  concessione  possono  acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti
dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato
dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione
n.  78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire  l'esercizio  della  radiodiffusione,  con i diritti e gli
obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi  non  oltre  il  31  dicembre 2002. Fino all'attuazione del
predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda  tra  emittenti  televisive  locali  private e tra queste e i
concessionari  televisivi  nazionali  che,  alla  data  di entrata in
vigore  del  presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del
settantacinque per cento del territorio nazionale.
  2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n.  249,  il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per
radiodiffusione   sonora   in  tecnica  digitale  e,  successivamente
all'effettiva  introduzione  di  tale  sistema  e  allo  sviluppo del
relativo  mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di
radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di cui alla predetta
legge.  Fino  all'adozione  di  tale piano, i soggetti legittimamente
operanti  possono  proseguire  nell'esercizio  dell'attivita' con gli
obblighi e i diritti del concessionario.