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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 379

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal: 20-12-2000
al: 28-2-2006
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La  presente  legge  si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie    dei   territori   che   sono   appartenuti   all'Impero
austro-ungarico  prima  del  16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I
territori di cui al presente comma comprendono:
    a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
    b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
      1)  del  trattato  di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate,  firmato  a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in
Italia  con  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430;
      2)  del  trattato  tra  la  Repubblica italiana e la Repubblica
socialista  federativa  di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre
1975,  ratificato  e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14
marzo 1977, n. 73.
  2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma
1  ed  emigrate  all'estero,  ad  esclusione  dell'attuale Repubblica
austriaca,  prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta   la   cittadinanza   italiana   qualora   rendano   una
dichiarazione  in  tal  senso con le modalita' di cui all'articolo 23
della  legge  5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  l0,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
          Stato  28 novembre  1947,  n.  1430,  reca: "Esecuzione del
          Trattato  di  pace  fra  l'Italia  e  le Potenze alleate ed
          associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
              -  La  legge  14 marzo  1977, n. 73, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  del  trattato  tra  la Repubblica italiana e la
          Repubblica   socialista   federativa   di  Jugoslavia,  con
          allegati,  nonche'  dell'accordo  tra  le stesse Parti, con
          allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato
          ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.".
              - Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n.
          91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il seguente:
              "Art.  23. - 1.  Le  dichiarazioni  per  l'acquisto, la
          conservazione,   il   riacquisto   e   la   rinunzia   alla
          cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
          presente  legge  sono rese all'ufficiale dello stato civile
          del  comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire
          la   propria   residenza,  ovvero,  in  caso  di  residenza
          all'estero,  davanti  all'autorita' diplomatica o consolare
          del luogo di residenza.
              2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli atti
          o    i   provvedimenti   attinenti   alla   perdita,   alla
          conservazione  e  al riacquisto della cittadinanza italiana
          vengono  trascritti  nei registri di cittadinanza e di essi
          viene   effettuata   annotazione  a  margine  dell'atto  di
          nascita.".