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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2000, n. 375

Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2001)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina
dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;
  Visto  il  punto  5  della  tabella  A,  allegata al citato decreto
legislativo  n.  504 del 1995, che prevede l'applicazione di aliquote
ridotte  di  accisa  per  alcuni  oli  minerali  impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro
delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle risorse agricole,
vengono fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;
  Visti  gli  articoli  2,  commi  126, 127, 177, e 3, comma 4, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Visto  l'articolo  29  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
gennaio  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del 10
febbraio 1978;
  Visto  l'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, ed il
relativo   regolamento   di  attuazione  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato
con  il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
559;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.  503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore
e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173;
  Visto   il   nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di attuazione del citato decreto legislativo
n.   285  del  1992,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  l'articolo 20, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
  Visto  l'articolo  7,  comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.
  21,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n.
  92;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
  Vista  la  nota n. 3-17697/UCL del 30 ottobre 2000, con la quale e'
stata   fatta  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988;
  Visto  il  parere  reso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta
del 6 dicembre 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
  1.  L'agevolazione  prevista al punto 5 della tabella A allegata al
testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte
sulla   produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  d'ora  in  avanti  denominato  "testo  unico" e quella prevista
dall'articolo  2,  comma  127,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
spettano  per  un  importo  pari  alle accise non dovute sui prodotti
petroliferi  da  utilizzare  per  lo svolgimento, con l'impiego delle
macchine  adibite  a  lavori  agricoli  come definite nel comma 3 del
presente  articolo, delle attivita' indicate nel medesimo punto 5, ai
seguenti soggetti:
    a)   esercenti   le   suddette   attivita'   iscritti   ai  sensi
dell'articolo  1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173,  nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre  1993, n. 580, e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503;
    b)  cooperative,  parimenti  iscritte nel registro delle imprese,
costituite  tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento
in  comune  delle  medesime  attivita'  connesse  all'esercizio delle
singole imprese;
    c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
    d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
   e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.
  2.  Per  i  soggetti  indicati  al comma 1, lettere a), b) e c), le
agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di
cui  all'articolo  29  del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, nei limiti ivi
stabiliti,  compresi  gli  interventi  di manutenzione dei fondi e le
lavorazioni  agricole  preparatorie  di base; per i soggetti indicati
alla  lettera  d),  spettano  per  i  lavori eseguiti nell'ambito dei
propri comprensori e delle rispettive attivita' istituzionali; per le
imprese  agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese
in  favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese
e  registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle
attivita'  agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni.
  3.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  considerano macchine
adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo
57  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modifiche,  i  motori per
l'azionamento   delle  attrezzature  agricole,  destinati  ad  essere
impiegati   nelle   attivita'   agricole  e  forestali,  le  macchine
utilizzate  per  la irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la
prima  trasformazione  dei prodotti agricoli, nonche' gli impianti di
riscaldamento  delle  serre  e  dei  locali  adibiti  ad attivita' di
produzione.
  4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi
di  prodotti  petroliferi  per  l'autoproduzione di energia elettrica
destinata  agli  usi delle aziende agricole per i quali si applica la
disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come
successivamente  modificato.  Non  si  comprendono  tra  le  macchine
agricole  i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
operatrici,  contemplati  dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di
cui all'articolo 58 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  sono  oggetto  della disciplina del presente regolamento quando
sono  permanentemente  attrezzate  per  l'esecuzione  di  lavorazioni
agricole.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          15  febbraio  2000,  n.  21, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  14  aprile  2000, n. 92, vedi nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   dell'art.  24  del  decreto  legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  17  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tabella  A
          allegata  al presente testo unico sono ammessi ad esenzione
          o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
              2.   Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere  effettuata  con  la procedura di accredito prevista
          dall'art. 14.
              - Il  testo  del  punto  5  della tabella A allegata al
          citato  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il
          seguente:     "5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
          allevamento,  nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e nella
          florovivaistica:
                gasolio 30% aliquota normale;
                benzina 55% aliquota normale.
              L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine
          agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
          adibite  a  lavori per conto terzi; tali limitazioni non si
          applicano alle mietitrebbie.
              L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o
          buoni  d'imposta,  sulla  base  di  criteri  stabiliti,  in
          relazione  alla estensione dei terreni, alla qualita' delle
          colture   ed   alla   dotazione   delle  macchine  agricole
          effettivamente  utilizzate,  con decreto del Ministro delle
          finanze,   di   concerto  con  il  Ministro  delle  risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  da  emanare  ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 126, 127 e 177, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica),  e'  il  seguente:      "Art.  2
          (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il
          sostegno  dell'occupazione  e  dello  sviluppo). - 126. Per
          consentire  la  concessione  dell'agevolazione  prevista al
          numero  5 della tabella A allegata al testo unico approvato
          con  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, anche
          mediante  crediti  o  buoni  di imposta, il Ministero delle
          risorse  agricole,  alimentari e forestali determina, entro
          il  31 marzo  1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi
          per  ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione necessari
          all'emanazione,  entro  novanta giorni dalla predetta data,
          del  decreto  previsto nelle note della citata tabella A. A
          decorrere  dal  1o  luglio  1997, con decreto da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  in  relazione alla riduzione dei consumi gia'
          realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo
          precedente,  indicata  dal Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa
          prevista  nel  numero  5 della tabella A allegata al citato
          testo  unico  approvato  con decreto legislativo n. 504 del
          1995.
              127.  Per  il  gasolio  utilizzato per il riscaldamento
          delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si
          applica   nella  misura  del  10  per  cento  dell'aliquota
          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso
          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti
          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi
          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate
          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture
          floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
          dell'art.   14   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
          degli   esercenti   attivita'  agricola  alle  agevolazioni
          fiscali   sul  carburante  agricolo  ovvero  ai  contributi
          previsti    dall'ordinamento   nazionale   e   comunitario,
          accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla base
          delle   iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  previsto
          dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma 4, della citata legge
          23 dicembre  1996, n. 662, e' il seguente:     "4. Al testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
          apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 29, comma
          2,  che  individua  le  attivita'  agricole  produttive  di
          reddito  agrario:  1)  nella lettera a), le parole: ", alla
          silvicoltura  e  alla  funghicoltura  sono sostituite dalle
          seguenti:  "e  alla  silvicoltura  ;  2)  la  lettera b) e'
          sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento di animali con
          mangimi  ottenibili  per  almeno un quarto dal terreno e le
          attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali  tramite
          l'utilizzo  di strutture fisse o mobili, anche provvisorie,
          se  la  superficie  adibita  alla  produzione non eccede il
          doppio  di  quella  del terreno su cui la produzione stessa
          insiste;  ;  b)  nell'art.  51,  comma  2,  lettera c), che
          ricomprende  nel  reddito  d'impresa anche quello derivante
          dalle  attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito
          agrario,  sono  aggiunte, in fine, le parole: "nonche' alle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ".
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.  173  (Disposizioni  in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
          seguente:     "Art. 1 (Disposizioni in materia di risparmio
          energetico  e  di  contenimento  dei  costi). - 1. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  177, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   la   concessione   dell'agevolazione   fiscale   sul
          carburante  agricolo  prevista dal numero 5 della tabella A
          allegata  al  testo unico approvato con decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,  spetta  agli  esercenti l'attivita' agricola
          iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
          legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  nonche'  alle  aziende
          agricole  delle  istituzioni  pubbliche  ed  ai consorzi di
          bonifica  e  di  irrigazione  nell'ambito  delle rispettive
          attivita'   istituzionali;  spetta  altresi'  alle  imprese
          agromeccaniche  che  effettuano,  a  favore  delle  imprese
          agricole   iscritte   nel  predetto  registro,  prestazioni
          risultanti  da  documentazione  attestante  le  lavorazioni
          eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
              2.  A  decorrere dal 1o gennaio 1999, il Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  le  politiche  agricole,  riduce la misura dell'accisa
          prevista  dal  numero  5  della  suindicata  tabella A, nei
          limiti  degli  eventuali  risparmi  di spesa realizzati per
          effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2,
          comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3.  Ai  sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
          regolamento  (CE)  n.  950/97  del  Consiglio del 20 maggio
          1997,  e'  istituito  un  regime  di  aiuti  a favore delle
          aziende  agricole e di trasformazione e commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli  per  favorire  il contenimento dei
          costi   di   produzione   energetici   e   l'incentivazione
          dell'utilizzo  a fini energetici delle produzioni agricole,
          esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
          all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
          regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  con
          regolamento  del  Ministro  per  le  politiche agricole, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
          per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
          i  costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
          comunitari.
              4.  Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
          con  il  concerto  anche  del  Ministero dell'ambiente, gli
          interventi  diretti a favorire gli investimenti finalizzati
          ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
          di  sistemi  idonei  a  limitare l'inquinamento e l'impatto
          ambientale  o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
          interventi,  previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
          e  paragrafo  4,  lettera a) primo trattino del regolamento
          (CE)   n.   950/97,   sono   attuati   nei   limiti   delle
          autorizzazioni   di   spesa  all'uopo  recate  da  appositi
          provvedimenti  legislativi  e nel rispetto delle condizioni
          fissate  nell'allegato  alla  decisione  della  Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994".
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  29  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico  delle imposte sui redditi), e' il seguente: "Art. 29
          (Reddito  agrario).  - 1.  Il reddito agrario e' costituito
          dalla   parte  del  reddito  medio  ordinario  dei  terreni
          imputabile   al   capitale   d'esercizio  e  al  lavoro  di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si  considerano  produttivi di reddito agrario
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
              - Il  titolo  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 16 gennaio 1978 e' il seguente: "Direttive per
          l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  delegate alle
          regioni   a  statuto  ordinario  per  la  distribuzione  di
          carburanti  agevolati per l'agricoltura, ai sensi del terzo
          comma   dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580 e' il seguente:
              "Art.  8.  (Registro  delle imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti   iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7 dicembre   1995,   n.   581  (Regolamento  di  attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'art.  2188  del  codice  civile)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          16 settembre    1996,    n.    559   (Regolamento   recante
          modificazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581,  relativo  all'istituzione  del
          registro   delle  imprese)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 ottobre 1996, n. 253.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1o dicembre  1999,  n.  503  (Regolamento recante norme per
          l'istituzione  della Carta dell'agricoltore e del pescatore
          e  dell'Anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'art.  14,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
          1998,  n.  173), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          30 dicembre 1999, n. 305.
              - Il  testo  dell'art.  14, comma 3, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
              "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi
          di  cui  all'art.  1  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
          dell'art.   18  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da
          adottarsi,  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          semplificate  e  armonizzate  le procedure dichiarative, le
          modalita'   di   controllo,   gli   adempimenti,  derivanti
          dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
          la  gestione  dei diversi settori produttivi di intervento.
          Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti, sono
          abrogate    le   disposizioni   relative   alle   procedure
          dichiarative,  gli adempimenti e le modalita' di controllo,
          contenute  nei  seguenti provvedimenti legislativi: decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 12 febbraio 1965, n.
          162;  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   1986,  n.  462;
          decreto-legge  7 settembre  1987,  n.  370, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
          10 febbraio  1992,  n.  164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
          legge   17 febbraio   1992,   n.   165.   Ai   fini   della
          semplificazione,   sono  istituite,  avvalendosi  del  SIAN
          (Sistema  informativo  agricolo  nazionale)  istituito  con
          legge  4 giugno  1984,  n.  194, ed integrato con i sistemi
          informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
          cartaceo  ed  elettronico  di identificazione delle imprese
          agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
          unita' tecnico-economiche.".
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   del   18 maggio   1992,   n.  114,  supplemento
          ordinario,  e'  stato  modificato  con  decreto legislativo
          10 settembre   1993,  n.  360,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del  15 settembre  1993,  n.  217,  supplemento
          ordinario;
              - Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n.
          495, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
          1992, n. 303, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143  (Conferimento  alle  regioni delle funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione   dell'Amministrazione   centrale)  e'  il
          seguente:
              "Art.  2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito  denominato  Ministero,  che  costituisce centro di
          riferimento   degli   interessi  nazionali  in  materia  di
          politiche  agricole,  forestali  ed  agroalimentari.  A tal
          fine,  esso,  di  intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  svolge  compiti  di elaborazione e
          coordinamento    delle    linee   di   politica   agricola,
          agroindustriale   e   forestale,  in  coerenza  con  quella
          comunitaria.    Esso    svolge    altresi'    funzioni   di
          rappresentanza   degli   interessi   nazionali  nelle  sedi
          apposite  comunitarie,  di  cura  delle  inerenti relazioni
          internazionali,  ferme  restando  le generali competenze di
          altri  organi,  di  esecuzione  degli obblighi comunitari e
          internazionali riferibili a livello statale, di proposta in
          materia   di   funzioni  governative  di  coordinamento  ed
          indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
              2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'art. 1 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e fino alla ristrutturazione
          prevista  dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
          di  altre  amministrazioni  centrali,  il Ministero svolge,
          altresi',  per  quanto  gia'  di  competenza  del soppresso
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
          nelle   seguenti   materie:   scorte  e  approvvigionamenti
          alimentari;    tutela    della    qualita'   dei   prodotti
          agroalimentari;  educazione  alimentare  di  carattere  non
          sanitario;  ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
          laboratori  nazionali;  importazione  ed  esportazione  dei
          prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
          vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
          delle  sementi  e  materiale  di  propagazione, del settore
          fitosanitario  e  dei  fertilizzanti;  registri di varieta'
          vegetali,  libri genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei   boschi   da   seme;   salvaguardia   e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
          genetici;   gestione   delle   risorse  ittiche  marine  di
          interesse  nazionale;  impiego  di biotecnologie innovative
          nel  settore  agroalimentare;  specie  cacciabili  ai sensi
          dell'art.  18,  comma  3,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
          di  rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986,
          n.  752,  e  al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              3.  Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
          di  sostegno  delle  unioni, delle associazioni nazionali e
          degli  organismi  nazionali  di  certificazione;  spettano,
          altresi',     i     compiti    relativi:    agli    accordi
          interprofessionali    di    dimensione    nazionale;   alla
          dichiarazione  di eccezionali avversita' atmosferiche; alla
          prevenzione  e repressione delle frodi nella preparazione e
          nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
          alla   raccolta   elaborazione   e  diffusione  di  dati  e
          informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema
          statistico   nazionale   e   del  rispetto  degli  obblighi
          comunitari.
              4.  Il  Ministero  si  articola  in  non  piu'  di  tre
          Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo
          conto  del  principio  della rotazione degli incarichi. Con
          regolamenti  adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, introdotto dall'art.
          13,  comma  1,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          si  provvede  alla  riorganizzazione degli uffici, anche al
          fine  di  assicurare  la tutela degli interessi italiani in
          sede    comunitaria    e   internazionale,   nonche'   alla
          razionalizzazione  degli organi collegiali esistenti, anche
          mediante   soppressione,  accorpamento  e  riduzione  degli
          stessi e del numero dei componenti.".
              - Il  testo  dell'art.  20  del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n. 427, e' il seguente:
              "Art.  20  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  15  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tabella  A
          allegata  al  presente  decreto  sono ammessi a esenzione o
          all'aliquota   ridotta   nella  misura  ivi  prevista,  con
          l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  con  decreto del
          Ministro   delle   finanze,   anche  mediante  restituzione
          dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata
          con  la  procedura  di  accredito prevista dall'art. 14. La
          predetta  tabella  sostituisce  la  tabella A allegata alla
          legge 19 marzo 1973, n. 32.
              2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti
          da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite
          in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
          devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in
          regime di deposito fiscale.
              3.   Ai   fini  dell'assegnazione  degli  oli  minerali
          agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A,
          n.  6,  allegata  al  presente  decreto, per lavorazioni da
          effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione
          della  relativa  conduzione puo' essere resa anche mediante
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
          dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
              -   Il   testo   dell'art.  7,  comma  8,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
              "8.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.   13,   al   comma  1,  dopo  la  parola:
          "richiesta  ,  sono  inserite  le seguenti: ", salvo quanto
          disposto  dall'art.  17,  comma  3-bis,  ;  al comma 2 sono
          aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ", salvo quanto disposto
          dall'art. 17, comma 3-bis. ;
                b) all'art.  17,  dopo  il  comma  3,  e' aggiunto il
          seguente:  "3-bis.  Per  i  contratti  di  affitto di fondi
          rustici  non  formati per atto pubblico o scrittura privata
          autenticata,  l'obbligo  della  registrazione  puo'  essere
          assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
          di  febbraio,  una denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto. ;
                c) all'art.  5  della  tariffa, parte I, dopo la nota
          II,  e'  aggiunta la seguente: "II-bis). Per i contratti di
          affitto  di  fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-bis,
          l'aliquota   si   applica  sulla  somma  dei  corrispettivi
          pattuiti  per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare
          dell'imposta   dovuta  per  la  denuncia  non  puo'  essere
          inferiore alla misura fissa di L. 100.000".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000,  n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA
          per i produttori agricoli), e' il seguente:
              "4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
          dell'art.  2,  comma  126, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   sono   determinati   i  consumi  medi  dei  prodotti
          petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione.
          Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata
          al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1o gennaio 2001, in
          relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,
          nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di
          imposta  sul  valore  aggiunto  per  i produttori agricoli,
          riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3  .  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necesita'  di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              -  Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al
          decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 127, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle
          premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  1o dicembre  1999,  n.  503, si veda nelle note
          alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, si veda nelle
          note alle premesse.
              -   Il  testo  dell'art.  57  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il
          seguente:
              "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
          sono  macchine  a  ruote  o  a  cingoli destinate ad essere
          impiegate  nelle  attivita' agricole e forestali e possono,
          in  quanto  veicoli,  circolare  su  strada  per il proprio
          trasferimento  e  per  il trasporto per conto delle aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario,  nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni; possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          agricole si distinguono in:
                a) semoventi;
                  1)  trattrici  agricole:  macchine  a  motore con o
          senza   piano   di   carico  munite  di  almeno  due  assi,
          prevalentemente  atte  alla trazione, concepite per tirare,
          spingere,  portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di uso
          agrario    nonche'    azionare    determinati    strumenti,
          eventualmente   equipaggiate  con  attrezzature  portate  o
          semiportate da considerare parte integrante della trattrice
          agricola;
                  2)  macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
          macchine   munite   o  predisposte  per  l'applicazione  di
          speciali  apparecchiature  per  l'esecuzione  di operazioni
          agricole;
                  3)   macchine   agricole  operatrici  ad  un  asse:
          macchine  guidabili  da  conducente  a  terra,  che possono
          essere   equipaggiate  con  carrello  separabile  destinato
          esclusivamente   al  trasporto  del  conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
                b) trainate:
                  1)   macchine  agricole  operatrici:  macchine  per
          l'esecuzione  di  operazioni agricole e per il trasporto di
          attrezzature  e  di accessori funzionali per le lavorazioni
          meccanico-agrarie,   trainabili   dalle  macchine  agricole
          semoventi  ad  eccezione  di quelle di cui alla lettera a),
          numero 3);
                  2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
          trainabili  dalle trattrici agricole; possono eventualmente
          essere  muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore  a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
          trattrice traente.
              3.  Ai  fini  della circolazione su strada, le macchine
          agricole   semoventi   a  ruote  pneumatiche  o  a  sistema
          equivalente  non  devono  essere atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 40 km/h le macchine agricole a
          ruote  metalliche,  semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'   muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le  macchine
          agricole   operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
          conducente  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
              4.  Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
          1)  e  2),  e  di  cui  alla lettera b), numero 1), possono
          essere  attrezzate  con  un numero di posti per gli addetti
          non  superiore  a  tre,  compreso  quello del conducente; i
          rimorchi  agricoli  possono essere adibiti per il trasporto
          esclusivo   degli   addetti,   purche'   muniti  di  idonea
          attrezzatura non permanente.
              -  Il  testo  del  punto 11 della tabella A allegata al
          decreto   legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  il
          seguente:
           ---->   Vedere Tabella a pag. 12 della G.U.   <----



              -  Il  testo degli articoli 52, 53, 54 e 58 del decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada), e' il seguente:
              "Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
          a   motore   a   due   o   tre  ruote  aventi  le  seguenti
          caratteristiche:
                a) motore  di  cilindrata  non  superiore a 50 cc, se
          termico;
                b) capacita'  di sviluppare su strada orizzontale una
          velocita' fino a 45 km/h;
                c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di
          altra persona oltre il conducente].
              2.  I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
          essere  destinati  al  trasporto  di  merci.  La massa e le
          dimensioni  sono  stabilite  in adempimento delle direttive
          comunitarie  a  riguardo,  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,   o,   in  alternativa,  in  applicazione  delle
          corrispondenti   prescrizioni   tecniche   contenute  nelle
          raccomandazioni  o  nei  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
          non osti il diritto comunitario.
              3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
          devono  risultare  per  costruzione.  Nel  regolamento sono
          stabiliti   i   criteri   per   la   determinazione   delle
          caratteristiche  suindicate e le modalita' per il controllo
          delle  medesime,  nonche'  le prescrizioni tecniche atte ad
          evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
              4.  Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
          per  una  delle  caratteristiche  indicate nei commi 1 e 2,
          sono considerati motoveicoli".
              "Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
          a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
                a) motocicli:   veicoli  a  due  ruote  destinati  al
          trasporto  di  persone,  in  numero  non  superiore  a  due
          compreso il conducente;
                b) motocarrozzette:  veicoli a tre ruote destinati al
          trasporto  di  persone,  capaci  di  contenere  al  massimo
          quattro   posti   compreso   quello   del   conducente   ed
          equipaggiati di idonea carrozzeria;
                c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
          ruote  destinati  al trasporto di persone e cose, capaci di
          contenere  al  massimo  quattro  posti  compreso quello del
          conducente;
                d) motocarri:   veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
                e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
          traino  di  semirimorchi.  Tale classificazione deve essere
          abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
          tipo  o  dei  tipi  dei semirimorchi di cui al comma 2, che
          possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
                f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
          ruote  destinati  al  trasporto  di  determinate  cose o di
          persone   in   particolari   condizioni   e  caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          relative a tale scopo;
                g) motoveicoli  per uso speciale: veicoli a tre ruote
          caratterizzati   da   particolari  attrezzature  installate
          permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
          il  trasporto del personale e dei materiali connessi con il
          ciclo operativo delle attrezzature;
                h) quadricicli  a  motore:  veicoli  a  quattro ruote
          destinati  al  trasporto di cose con al massimo una persona
          oltre  al  conducente  nella  cabina di guida, ai trasporti
          specifici  e  per  uso  speciale,  la cui massa a vuoto non
          superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
          se  a  trazione  elettrica,  capaci di sviluppare su strada
          orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h. Le
          caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
          Detti  veicoli,  qualora superino anche uno solo dei limiti
          stabiliti sono considerati autoveicoli.
              2.    Sono,   altresi',   considerati   motoveicoli   i
          motoarticolati:  complessi  di  veicoli,  costituiti  da un
          mototrattore  e da un semirimorchio, destinati al trasporto
          di cui alle lettere d), f) e g).
              3.  Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
          da  immatrcolare come motoveicoli per trasporti specifici e
          motoveicoli per uso speciale.
              4.  I  motoveicoli  non  possono  superare  1,60  m  di
          larghezza,  4,00 m  di  lunghezza  e  2,50 m di altezza. La
          massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
          eccedere 2,5 t.
              5.  I  motoarticolati  possono raggiungere la lunghezza
          massima di 5 m.
              6.  I  motoveicoli  di cui alle lettere d), e), f) e g)
          possono  essere  attrezzati  con un numero di posti, per le
          persone  interessate  al  trasporto,  non  superiore a due,
          compreso quello del conducente.
              "Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a) autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art. 61, commi 1 e 2,
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l)  autosnodati:  autobus  composti  da  due tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  del  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m) autocaravan:    veicoli    aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia,  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma  8,  e  comunque nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              2.  Nel  regolamento  sono  elencati, in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.
              "Art.58   (Macchine   operatrici).  -  1.  Le  macchine
          operatrici  sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
          cingoli,  destinate  ad  operare  su strada o nei cantieri,
          equipaggiate,  eventualmente, con speciali attrezzature. In
          quanto  veicoli  possono circolare su strada per il proprio
          trasferimento  e per lo spostamento di cose connesse con il
          ciclo  operativo  della macchina stessa o del cantiere, nei
          limiti  e  con  le  modalita'  stabilite dal regolamento di
          esecuzione.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici si distinguono in:
                a) macchine   impiegate   per  la  costruzione  e  la
          manutenzione   di   opere  civili  o  delle  infrastrutture
          stradali o per il ripristino del traffico;
                b) macchine   sgombraneve,  spartineve  o  ausiliarie
          quali spanditrici di sabbia e simili;
                c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
          cose.
              3.  Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
          loro  caratteristiche,  possono  essere  attrezzate  con un
          numero  di  posti,  per  gli  addetti, non superiore a tre,
          compreso quello del conducente.
              4.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale,   la   velocita'   di   40 km/h;  le  macchine
          operatrici  semoventi  a  ruote non pneumatiche o a cingoli
          non  devono  essere atte a superare, su strada orizzontale,
          la velocita' di 15 km/h".