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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 21 luglio 2000, n. 278

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

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vigente al 11/10/2024
Testo in vigore dal: 11-10-2000
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                          di concerto con i
             Ministri della sanita', del lavoro e della
            previdenza sociale e per le pari opportunita'

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che
prevede  che con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto  con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale  e per le pari opportunita', si provvede alla definizione dei
criteri  per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari,
alla   individuazione   delle   patologie  specifiche,  nonche'  alla
individuazione   dei   criteri   per   la  verifica  periodica  della
sussistenza delle condizioni di grave infermita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/427/UL/448  del  4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Permessi retribuiti
  1.  La  lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro
pubblici  o  privati,  hanno  diritto  a  tre  giorni  complessivi di
permesso  retribuito  all'anno  in  caso  di decesso o di documentata
grave  infermita'  del  coniuge,  anche  legalmente separato, o di un
parente  entro  il  secondo  grado,  anche  non  convivente,  o di un
soggetto  componente  la  famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
  2.  Per  fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al
datore  di  lavoro  l'evento  che  da' titoloal permesso medesimo e i
giorni  nei  quali esso sara' utilizzato. I giorni di permesso devono
essere  utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza   della   grave  infermita'  o  della  necessita'  di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
  3.  Nei  giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
  4.  Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1, la
lavoratrice  o  il  lavoratore  possono  concordare  con il datore di
lavoro,  in  alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalita'   di  espletamento  dell'attivita'  lavorativa,  anche  per
periodi  superiori  a  tre  giorni.  L'accordo  e' stipulato in forma
scritta,   sulla   base   della  proposta  della  lavoratrice  o  del
lavoratore.  Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono
sostituiti  dalle  diverse  modalita'  di espletamento dell'attivita'
lavorativa;   dette   modalita'   devono   comportare  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  complessivamente  non inferiore ai giorni di
permesso  che  vengono  sostituiti; nell'accordo stesso sono altresi'
indicati  i  criteri  per  le  eventuali  verifiche  periodiche della
permanenza  della  grave infermita', ai sensi del successivo articolo
3,  comma  4.  La  riduzione  dell'orario  di lavoro conseguente alle
diverse  modalita'  concordate  deve  avere inizio entro sette giorni
dall'accertamento  dell'insorgenza  della  grave  infermita'  o della
necessita' di provvedere agli interventi terapeutici.
  5.  I  permessi  di  cui  al  presente articolo sono cumulabili con
quelli   previsti   per   l'assistenza   delle  persone  handicappate
dall'articolo  33  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta'),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica 13 marzo 2000, serie generale,
          n. 60. Il testo dell'art. 4 e' il seguente:
              "Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.
              2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
          prosecuzione volontaria.
              3.  I contratti collettivi disciplinano le modalita' di
          partecipazione  agli  eventuali  corsi  di  formazione  del
          personale  che  riprende  l'attivita'  lavorativa  dopo  la
          sospensione di cui al comma 2.
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale, con proprio decreto, di concerto con
          i  Ministri  della  sanita',  del lavoro e della previdenza
          sociale   e   per   le  pari  opportunita',  provvede  alla
          definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui
          al  presente  articolo,  all'individuazione delle patologie
          specifiche   ai   sensi   del   comma   2,   nonche'   alla
          individuazione   dei  criteri  per  la  verifica  periodica
          relativa   alla   sussistenza  delle  condizioni  di  grave
          infermita' dei soggetti di cui al comma 1.".
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Per il testo dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
          53, si veda in Nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104  (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
          e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente:
              "Art.  33  (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di
          minore  con handicap in situazione di gravita' accertata ai
          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
              2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione
          facoltativa,  di  due ore di permesso gionaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternativa, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
              4.  Ai  permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,
          nonche'  quelle  contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903.
              5.  Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto  a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
          vicina  al  proprio  domicilio e non puo' essere trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede.
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita'  puo'  usufruire  alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.
              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in
          situazione di gravita'.".