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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 262

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

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Testo in vigore dal: 10-10-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  94/33/CE  del  Consiglio  del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
  Vista  la  legge  24  aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (legge   comunitaria  1995-1997)  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  4,  che  consente l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  345, recante
attuazione  della  direttiva  94/33/CE,  relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro;
  Vista  la  legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro
dei   bambini   e   degli   adolescenti   e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  della  sanita',  della pubblica istruzione, per i beni e le
attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e  del  commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia,
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, per la
solidarieta'  sociale,  per  la  funzione  pubblica  e  per  le  pari
opportunita';

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
sostituito  dal  seguente:  "Art.  6.  -  1.  E'  vietato adibire gli
adolescenti  alle  lavorazioni,  ai  processi  e  ai  lavori indicati
nell'Allegato I.
  2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i
lavori   indicati   nell'Allegato   I  possono  essere  svolti  dagli
adolescenti  per  indispensabili  motivi  didattici  o  di formazione
professionale  e  soltanto  per il tempo strettamente necessario alla
formazione  stessa  svolta  in  aula  o  in  laboratorio  adibiti  ad
attivita'  formativa,  oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti
sotto  la  sorveglianza  di  formatori competenti anche in materia di
prevenzione  e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
  3.  Fatta  eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale,   l'attivita'   di   cui   al   comma  2  deve  essere
preventivamente  autorizzata  dalla direzione provinciale del lavoro,
previo  parere  dell'azienda  unita'  sanitaria locale competente per
territorio,  in  ordine  al  rispetto  da  parte del datore di lavoro
richiedente  della  normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
  4.  Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
  5.  In  caso  di esposizione media giornaliera degli adolescenti al
rumore  superiore  a  80  decibel  LEP-d  il  datore di lavoro, fermo
restando   l'obbligo   di   ridurre  al  minimo  i  rischi  derivanti
dall'esposizione  al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali,  concretamente  attuabili,  privilegiando gli interventi
alla  fonte,  fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e
una  adeguata  formazione  all'uso  degli  stessi.  In  tale  caso, i
lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
  6.  L'Allegato  I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della  normativa  comunitaria  con  decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.
".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 94/33 del Consiglio, del 22 giugno 1994,
          relativa   alla   protezione  dei  giovani  sul  lavoro  e'
          pubblicata in GUCE n. L 216 del 20 agosto 1994.
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          generali  sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi
          comunitari".
              - L'art.  1,  comma  4  della  succitata  legge,  cosi'
          recita:
              "4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17".
              - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 345, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   94/33/CE   relativa  alla
          protezione dei giovani sul lavoro".
              - La  legge  17 ottobre 1967, n. 977, reca: "Tutela del
          lavoro dei bambini e degli adolescenti".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 345,
          vedi note alle premesse.
              - Per  la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle
          premesse.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
          "Attuazione  delle  direttive Euratom n. 80/836, n. 84/467,
          n.  84/466,  n.  89/618,  n. 90/641 e n. 92/3 in materia di
          radiazioni ionizzanti".