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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

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vigente al 18/04/2024
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  • Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
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Testo in vigore dal: 31-5-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2, della legge 5
febbraio   1998,  n.  22,  il  Governo  e'  autorizzato,  sentite  le
commissioni   parlamentari,  ad  emanare  un  regolamento  contenente
disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della
Repubblica  italiana  e di quella dell'Unione europea nei casi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere a), b), d) ed e), e del comma 2,
della  stessa  legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il  parere della competente commissione permanente della
Camera  dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione
del  Senato  della  Repubblica non ha espresso nei termini il proprio
parere;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, epresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi, nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 marzo 2000;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  La  bandiera  della  Repubblica  e  quella  dell'Unione europea
vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e
2  della  legge  5  febbraio  1998,  n. 22, di seguito denominata "la
legge":
a) all'esterno  degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo
   presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all'esterno  delle  sedi degli altri uffici periferici dello Stato
   di  livello  dirigenziale  generale  o  dirigenziale,  aventi  una
   circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all'esterno  delle  sedi  centrali  delle autorita' indipendenti e
   degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici
   periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
  2.  Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di
uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle  giornate  del  7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio
   (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del
   lavoro),  9  maggio  (giornata  d'Europa),  2  giugno (festa della
   Repubblica),  28  settembre  (insurrezione  popolare di Napoli), 4
   ottobre  (Santo  Patrono  d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita'
   nazionale);
b) nella  giornata  del  24  ottobre  (giornata  delle Nazioni Unite)
   unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c) in  altre  ricorrenze  e solennita' secondo direttive emanate caso
   per  caso  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ovvero, in
   ambito locale, dal prefetto.
  3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli
uffici  giudicanti  previsti  dall'articolo  1  del  regio decreto 30
gennaio  1941,  n.  12,  e di tutti gli uffici del pubblico ministero
costituiti  presso  di  essi  ai  sensi  dell'articolo 2 della stessa
legge.
  4.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  2, comma 1, lettera e),
della  legge,  le  bandiere  sono esposte in tutte le scuole, di ogni
ordine  e  grado,  istituite  dallo  Stato, e nelle sedi degli organi
centrali  di  governo  di  ciascuna  universita',  nonche' nelle sedi
principali delle singole facolta' e scuole.
  5.  Nelle  occasioni  indicate  al  comma  2,  sugli  edifici  gia'
quotidianamente  imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari
della bandiera nazionale e di quella europea.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          n.  22  del  1998,  recante "Disposizioni generali sull'uso
          della  bandiera  della  Repubblica  italiana  e  di  quella
          dell'Unione europea":
              "2.  Le  regioni  possono, limitatamente ai casi di cui
          alla  lettera c) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per
          l'attuazione  della presente legge, ai sensi dell'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione. Le disposizioni della
          presente   legge   costituiscono  altresi'  norme  generali
          regolatrici  della  materia,  nel  rispetto  delle quali il
          Governo,  per  i casi di cui alle lettere a), b), ed e) del
          comma  1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad
          emanare,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sentite  le competenti commissioni
          parlamentari,  un  regolamento ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  n.  400 del 1988, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della
          citata legge n. 22 del 1988:
              "Art.  2.  - 1. La bandiera della Repubblica italiana e
          quella  dell'Unione  europea  vengono  esposte  all'esterno
          degli  edifici  ove  hanno  sede  centrale gli organismi di
          diritto  pubblico  di seguito indicati, per il tempo in cui
          questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
                a) gli    organi    costituzionali   e   di   rilievo
          costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il
          Consiglio dei Ministri e' riunito;
                b) i Ministeri;
                c) i  consigli  regionali, provinciali e comunali, in
          occasione delle riunioni degli stessi;
                d) gli uffici giudiziari;
                e) le scuole e le universita' statali.
              2.  La  bandiera  della  Repubblica  italiana  e quella
          dell'Unione  europea  vengono  altresi' esposte all'esterno
          dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno
          delle  sedi  delle  rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane all'estero".
          Note all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 2 della legge n. 22 del 1998,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto n.
          12 del 1941:
              "Art.    1.   -   1.   E'   approvato   l'unito   testo
          dell'"ordinamento   giudiziario",   allegato   al  presente
          decreto  e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli
          e dal Ministro delle finanze.
              Il  testo  anzidetto  avra' esecuzione a cominciare dal
          21 aprile 1941.
              Art.  2.  -  1.  Con  successivi  provvedimenti saranno
          disciplinate  le  altre  materie alle quali si riferisce la
          delegazione  contenuta  nella  legge  24 dicembre  1925, n.
          2260.".