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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2000, n. 119

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/5/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2020)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 28-5-2000
              IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 3 agosto  1999,  n.  265,  recante  disposizioni  in
materia di autonomia e di  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142; 
  Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in
base al quale la misura minima delle indennita'  di  funzione  e  dei
gettoni di presenza per  gli  amministratori  degli  enti  locali  e'
determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,
con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
  Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
medesimo articolo 23, comma 9; 
  Ritenuto che in applicazione dei  suddetti  criteri  si  deve  aver
riguardo a funzioni,  compiti  e  organizzazione  degli  enti  locali
secondo la specificita' delle varie tipologie; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000; 
 
                             A d o t t a 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le indennita' di funzione per i sindaci ed  i  presidenti  delle
province e i  gettoni  di  presenza  per  i  consiglieri  comunali  e
provinciali per la  partecipazione  a  consigli  e  commissioni  sono
fissati  in  relazione  alle  categorie  di  amministratori  e   alla
dimensione  demografica  nelle  misure  riportate  nella  tabella  A,
allegata al presente decreto. 
  2.  In  ogni  caso  l'importo  dell'indennita'  di   funzione   del
presidente della provincia e quello del sindaco del comune  capoluogo
della provincia stessa  devono  essere  equivalenti,  prendendo  come
riferimento l'importo tra i due che, come determinato  ai  sensi  del
presente  decreto,  risulti  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
successivo articolo 3, comma 5. 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - La  legge  3 agosto  1999,  n.  265,  in  supplemento
          ordinario  n.  149/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 183 del
          6 agosto  1999, reca: "Disposizioni in materia di autonomia
          e  ordinamento  degli  enti  locali, nonche' modifiche alla
          legge 8 giugno 1990, n. 142".
              - Il  testo dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto
          1999, n. 265, e' il seguente:
              "9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei
          gettoni   di  presenza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          determinata,  senza maggiori  oneri  a  carico del bilancio
          dello  Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del Ministro
          dell'interno,  adottato,  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e dalla programmazione economica, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
                a) equiparazione  del  trattamento  per  categorie di
          amministratori;
                b) articolazione  delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c) articolazione   dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti    dei   consigli,   dei   vicesindaci   e   dei
          vicepresidenti   delle  province,  degli  assessori  e  dei
          consiglieri  che  hanno  optato  per  tale  indennita',  in
          rapporto  alla misura della stessa stabilita per il sindaco
          e  per  il presidente della provincia. Al presidente e agli
          assessori  delle  unioni  di  comuni, dei consorzi fra enti
          locali   e  delle  comunita'  montane  sono  attribuite  le
          indennita'  di funzione nella misura prevista per un comune
          avente  popolazione  pari  alla  popolazione dell'unione di
          comuni,  del  consorzio  fra enti locali o alla popolazione
          montana della comunita' montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e) determinazione    dell'indennita'   spettante   al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore  a  10  mila  abitanti, comunque non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   10   mila   abitanti,   nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f) previsione  dell'integrazione  dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita', mensile spettante per
          ciascun anno di mandato".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come   modificato   dall'art.  7  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".