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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 84

Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-5-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal: 11-5-2000
al: 22-10-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  16  febbraio  1998  relativa  alla protezione dei consumatori in
materia   di   indicazione   dei   prezzi  dei  prodotti  offerti  ai
consumatori;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) prezzo  di  vendita:  il  prezzo  finale  valido per una unita' di
   prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
   dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo  per  unita'  di  misura:  il  prezzo  finale,  comprensivo
   dell'IVA  e  di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un
   chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di
   un  metro  cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'
   diversa,  se  essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
   commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto  commercializzato  sfuso: un prodotto che non costituisce
   oggetto  di  alcuna  confezione  preliminare  ed  e' misurato alla
   presenza del consumatore;
d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un  prodotto  che  non  puo' essere
   frazionato  senza subire una modifica della sua natura o delle sue
   proprieta';
e) prodotto  venduto  a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in
   un imballaggio;
f) prodotto  preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere
   presentata   come  tale  al  consumatore  ed  alle  collettivita',
   costituita  da  un  prodotto  e  dall'imballaggio  in cui e' stato
   immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in
   parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non
   possa  essere  modificato  senza  che  la  confezione sia aperta o
   alterata;
g) commerciante:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica che vende o
   mette  in  commercio  prodotti che rientrano nella sfera della sua
   attivita' commerciale o professionale;
h) consumatore:  qualsiasi  persona  fisica  che acquista un prodotto
   destinandolo  a  scopi  che  non  rientrano  nella sfera della sua
   attivita' commerciale o professionale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  98/6/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 16 febbraio 1998 e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 080 del 18 marzo 1998.
              -  La  legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          1998)".
              -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca:
          "Riforma della disciplina relativa settore del commercio, a
          norma  dell'art.  4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59".