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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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vigente al 29/12/2020
Testo in vigore dal: 22-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
  Visto  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                          Enti utilizzatori

  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di
seguito  denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre
1999  hanno  in  corso  attivita'  progettuali con oneri a carico del
fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare
i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo
3,  comma  1,  del  citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo
le  procedure  di  cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure
di  cui  all'articolo  5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti
soggetti  anche  per  attivita'  diverse  da  quelle  originariamente
previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita'
di cui all'articolo 3.
  2.  In  caso  di  progetti originariamente promossi in concorso tra
piu'  enti  in  base  alla  vigente  normativa,  la  possibilita'  di
continuare   l'utilizzazione   permane   in   capo   agli   enti  cui
istituzionalmente  l'attivita'  e' collegata ovvero a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l'attivita'.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
  Visto  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                          Enti utilizzatori

  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di
seguito  denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre
1999  hanno  in  corso  attivita'  progettuali con oneri a carico del
fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare
i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo
3,  comma  1,  del  citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo
le  procedure  di  cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure
di  cui  all'articolo  5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti
soggetti  anche  per  attivita'  diverse  da  quelle  originariamente
previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita'
di cui all'articolo 3.
  2.  In  caso  di  progetti originariamente promossi in concorso tra
piu'  enti  in  base  alla  vigente  normativa,  la  possibilita'  di
continuare   l'utilizzazione   permane   in   capo   agli   enti  cui
istituzionalmente  l'attivita'  e' collegata ovvero a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l'attivita'.