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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2000, n. 137 (in G.U. 27/05/2000, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 29-3-2000
al: 27-5-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29  ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;
  Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  contenere  le  spinte
inflattive  derivanti  dall'andamento  dei  prezzi internazionali del
petrolio;  di  tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei
costi  dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla
persona  per le lesioni di lieve entita'; di ovviare ad altri fattori
che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e
forestali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore
        dei carburanti; interventi per il settore della pesca

  1.  L'Osservatorio  sui  prezzi dei carburanti, istituito presso la
Direzione  generale  per l'armonizzazione e la tutela del mercato del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, segnala
al  Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
l'esistenza  di  scostamenti  significativi  tra  il  prezzo medio di
vendita in Italia e la media del prezzi dei Paesi aderenti all'Unione
monetaria   europea.   Il  CIPE  puo'  intervenire  sul  processo  di
formazione  dei  prezzi  dei  carburanti o segnalare la situazione al
Ministero   delle   finanze,   anche   ai   fini  dell'assunzione  di
provvedimenti  di  sua  competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del   decreto-legge   29   ottobre  1999,  n.  383,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.
  2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di
produzione  derivante  dall'aumento  dei  prodotti  petroliferi  e di
assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a
bordo  delle  navi  da  pesca,  alle  imprese che esercitano la pesca
professionale  e'  assegnato,  nel  limite  di  spesa  di lire 26.500
milioni  per  l'anno  2000,  un contributo di lire cinquanta per ogni
litro  di  gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attivita', al fine
di  contribuire  a  perequare il differenziale esistente tra il costo
del  gasolio  da  pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi
dell'Unione  europea.  Le  modalita'  di  erogazione  del contributo,
mediante  il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che
esercitano  la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali, adottato di concerto
con  il  Ministro  delle  finanze  e  con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.