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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000, n. 37

Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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Testo in vigore dal: 16-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Istituzione del ruolo organico    del   Consiglio   superiore   della
                            magistratura
  l.  E'  istituito  il  ruolo  organico del personale amministrativo
della  segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore  della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230
unita'.  Corrispondentemente  e' ridotto nella misura di 230 posti il
ruolo  del  personale  delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero  della  giustizia, come previsto nel decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri  in  data  6  luglio  1999,  recante
ripartizione  delle  dotazioni organiche del personale amministrativo
giudiziario,     nelle     strutture     centrali    e    periferiche
dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 4 settembre 1999.
  2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione,
si  applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui
al comma l.
  3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo  2,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per  la  funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della
pianta  organica  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  del
Ministero  della  giustizia  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti
pari  a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali
indicate nel regolamento.
  4.   Con   il   decreto  previsto  dal  comma  3  e'  regolato,  in
corrispondenza  e  nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il
trasferimento  degli  stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali
di  base  dello  stato  di  previsione  del Ministero della giustizia
all'unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato,  con  propri  decreti,  ad  apportare  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del presente
decreto.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il "referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3. Se   la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. II Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
              - Si trascrive il testo dell'articolo 13 della legge 28
          luglio  1999,  n.  266  (Delega  al Governo per il riordino
          delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della magistratura):
              "Art.   13   (Ruolo   del   Consiglio  superiore  della
          magistratura).  -  1. Il  Governo  e'  delegato ad emanare,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  volto  a
          realizzare  una piu' razionale e stabile organizzazione del
          personale    addetto    al    Consiglio   superiore   della
          magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello
          Stato,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) procedere  all'istituzione del ruolo del personale
          amministrativo  della  segreteria  e  dell'ufficio  studi e
          documentazione  del  Consiglio superiore della magistratura
          avente  la  dotazione organica di duecentotrenta unita', in
          modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per
          le unita' di personale ridotte ai sensi della lettera b);
                b) prevedere  la  riduzione,  alla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel
          ruolo   del   personale   delle  cancellerie  e  segreterie
          giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
                c) prevedere   che   al   Consiglio  superiore  della
          magistratura  sia attribuito il potere di disciplinare, con
          proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
          finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
          oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:
                  1) la  disciplina  dei  concorsi  pubblici  per  il
          reclutamento del personale;
                  2)  l'articolazione dell'organico in relazione alle
          classificazioni professionali vigenti;
                  3)   l'ordinamento   delle   carriere  e  lo  stato
          giuridico  del personale, tenendo conto dei criteri fissati
          in  sede  di  contrattazione collettiva nazionale di lavoro
          relativa  al  comparto  "Ministeri  e  avuto  riguardo alle
          specifiche   esigenze   funzionali   ed  organizzative  del
          Consiglio superiore della magistratura;
                  4) il   trattamento   economico   fondamentale  del
          personale   del   ruolo   del   Consiglio  superiore  della
          magistratura,  in  misura  uguale  a quello previsto per il
          personale    dell'Amministrazione    della   giustizia   di
          equivalente qualifica;
                  5) il   servizio   ed   il   trattamento  economico
          accessorio   del   personale,  nonche'  il  servizio  e  le
          indennita'  attribuibili  al  personale non appartenente al
          ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga
          la  propria  attivita'  presso  di  esso, in relazione alle
          specifiche  esigenze  funzionali  ed  organizzative,  e nei
          limiti   dei   fondi   stanziati  annualmente  per  il  suo
          funzionamento;
                d) prevedere   la   possibilita'   per  il  Consiglio
          superiore  della  magistratura di avvalersi, nei limiti dei
          fondi  stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che
          richiedano particolari professionalita' e specializzazioni,
          di  collaboratori,  nel limite massimo di dieci unita', con
          contratto  di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque
          dopo  la cessazione della consiliatura, nel corso del quale
          saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
                e) prevedere  che  la  riduzione  degli  stanziamenti
          iscritti  nelle  unita' previsionali di base dello stato di
          previsione   del   Ministero  di  grazia  e  giustizia  con
          trasferimento  delle somme nell'unita' previsionale di base
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica recante i fondi
          per   il   funzionamento   del  Consiglio  superiore  della
          magistratura   avvenga   in  corrispondenza  e  nei  limiti
          dell'assunzione  di  personale  gia'  in servizio presso il
          Consiglio  superiore  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo,  nel  ruolo  del  Consiglio superiore
          della   magistratura.   Con   le   stesse   modalita',   in
          corrispondenza   con   l'assunzione  di  personale  non  in
          servizio  presso il Consiglio superiore della magistratura,
          si  procedera'  alla  riduzione degli stanziamenti iscritti
          nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
          del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  in funzione delle
          programmate  assunzioni  a  norma  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,
          ridotte  a  norma  del  comma  2 del presente articolo, con
          trasferimento  delle somme nell'unita' previsionale di base
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica recante i fondi
          per   il   funzionamento   del  Consiglio  superiore  della
          magistratura;
                f)  emanare  la  normativa  di  coordinamento  con la
          legislazione  vigente  nelle  materie  oggetto  del decreto
          legislativo di cui al presente comma, nonche' la disciplina
          transitoria   volta  ad  assicurare  la  funzionalita'  del
          Consiglio superiore della magistratura.
              2. In   sede   di   prima   applicazione   del  decreto
          legislativo  di  cui  al  comma 1, al personale in servizio
          presso  il Consiglio superiore della magistratura alla data
          del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o
          distacco,  e'  riservato  il 50 per cento dei posti messi a
          concorso  per  ciascuna qualifica. Il personale in servizio
          di  cui  al primo periodo, che non risultasse vincitore dei
          concorsi  pubblici  di  cui  al  comma  1,  lettera  c), e'
          restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito
          nel  rispettivo  ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli
          viene    disposto   nel   rispetto   delle   procedure   di
          programmazione  delle  assunzioni  di  cui  all'articolo 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  riducendo corrispondentemente l'entita' del
          contingente  di  personale da assumere da parte di ciascuna
          amministrazione interessata.
              3. Il  decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
          su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro per la funzione
          pubblica.  Lo  schema  di  decreto legislativo e' trasmesso
          alle  Camere  per  l'espressione  del parere da parte delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  che  si pronunciano
          entro  quaranta  giorni dall'assegnazione trascorsi i quali
          il  decreto  legislativo  e'  emanato  anche in assenza del
          parere".