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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 543

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998, che
modifica  la  direttiva  91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991,
che    stabilisce    le   norme   di   polizia   sanitaria   per   la
commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
3 e l'allegato C;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   555,  recante  il  regolamento  per  l'attuazione  della  citata
direttiva 91/67/CEE;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 gennaio 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92
del 21 aprile 1997;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;
  Sentita  la  conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
555, e successive modifiche, e' modificato come segue:
    a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  1.  Il Ministero della sanita' quando accerta, sulla
base  dei  criteri  stabiliti  in  sede  comunitaria,  che  tutto  il
territorio  nazionale  o  parte  di  esso  e' indenne da una malattia
menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla
Commissione  europea  la  documentazione  necessaria,  precisando  in
particolare:
      a)  la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni
sul territorio;
      b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso,
su  una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o
parassitologica,  nonche'  l'obbligo  di denuncia della malattia alle
autorita' competenti;
      c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
      d)  i  dispositivi  di controllo per verificare l'assenza della
malattia.
  2.  Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato
A,  colonna  1,  dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia
nonche'  le  garanzie  complementari  generali o limitate che possono
essere  richieste  per  l'introduzione  di  animali  e di prodotti di
acquacoltura  nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria.
Pesci,  molluschi  o  crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di
detti  pesci,  molluschi  o crostacei, introdotti in tali zone devono
essere  accompagnati  dal  documento di trasporto conforme al modello
che  attesti  che  rispondono  alle  suddette  garanzie complementari
stabilito in sede comunitaria.";
    b) all'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma:
  "1-bis.  I  modelli  dei  certificati  che  devono accompagnare gli
animali   d'acquacoltura  e  le  loro  uova  o  gameti  negli  scambi
intracomunitari  tra  zone  non  riconosciute  per quanto riguarda le
malattie  di  cui all'elenco II dell'allegato A, nonche' le modalita'
di   estensione   del  sistema  informatizzato  di  collegamento  tra
autorita'  competenti  ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti
citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria.";
    c) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al  paragrafo I, lettera B, il secondo periodo del punto 2)
e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  due  anni  devono  essere state
effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.";
      2)  al  paragrafo  I,  lettera C, il punto 2) e' sostituito dal
seguente:
    "2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una
visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alla lettera B,
punto  2)  salvo  nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la
frequenza e' ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono
effettuati  a  turno  ogni  anno  nel  50%  delle  aziende della zona
continentale;".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica,   e   sulle   pubblicazioni   ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato,  con  D.P.R.  28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  La  direttiva 98/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L
          189 del 3 luglio 1998.
              - La direttiva 91/67/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          046 del 19 febbraio 1991.
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".  L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge cosi'
          recitano:
              "Art.  3  (Attuazione  di direttive com comunitarie con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, deIla legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
          quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g)e h) del comma
          1 dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma 1, possono altresi', per tutte le materie non coperte
          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle
          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o
          completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione
          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il
          Governo pu prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per
          le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
          sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
          ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
          c) del comma 1, dell'art. 2".
                                                          "Allegato C
                                                         (Articolo 3)
              97/49/CE:  direttiva  della  Commissione, del 29 luglio
          1997,  che  modifica  la direttiva 79/409/CEE del Consiglio
          concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
              97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997,
          recante  adeguamento  al  progresso  tecnico  e scientifico
          della  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
          conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
          flora e della fauna selvatiche.
              98/45/CE:  direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998,
          che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme
          di  polizia sanitaria per la commercializzazione di animali
          e prodotti d'acquacoltura".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 dicembre   1992,   n.   555,   reca:   "Regolamento  per
          l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme
          di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  L'art.  17, comma 2, della
          succitata legge cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997
          reca:   "Modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di
          attuazione  della direttiva 91/67CE che stabilisce le norme
          di  polizia sanitaria per la commercializzazione di animali
          e prodotti dell'acquacoltura".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  titolo del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555,
          vedi  nelle  note  alle premesse. Il testo dell'art. 16 del
          D.P.R.  succitato,  come  modificato  dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 16. - 1. I controlli sugli animali e sui prodotti
          dell'acquacoltura  in provenienza da Stati membri o ad essi
          destinati  si  effettuano  secondo  le  norme  sugli scambi
          intracomunitari,  comprese  quelle  relative alle misure di
          salvaguardia.
              1-bis.   I   modelli   dei   certificati   che   devono
          accompagnare  gli  animali  acquacoltura  e  le loro uova o
          gameti   negli   scambi   intracomunitari   tra   zone  non
          riconosciute   per  quanto  riguarda  le  malattie  di  cui
          all'allegato  II  dell'allegato  A, nonche' le modalita' di
          estensione  del  sistema informatizzato di collegamento tra
          autorita'  competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei
          prodotti  citati  sono  conformi a quelli stabiliti in sede
          comunitaria".
              -  Si  riporta  il  testo dell'allegato B, paragrafo I,
          lettere  B e C, del citato D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555,
          come modificato dal presente decreto:
                                                           Allegato B
                               ZONE RICONOSCIUTE
          I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I
          e II dell'allegato A).
              A. (Omissis).
              B. Concessione del riconoscimento.
              Per  poter  essere  riconosciuta, una zona continentale
          deve possedere i requisiti seguenti:
                1)  da  almeno  quattro  anni non devono essere state
          osservate   nei   pesci  manifestazioni  cliniche  o  altre
          manifestazioni della presenza di una o piu' malattie di cui
          all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
                2)  tutte  le  aziende della zona continentale devono
          essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale.
              Per  due anni devono essere state effettuate due visite
          di controllo sanitario all'anno.
              Il  controllo  sanitario deve essere stato eseguito nei
          petiodi   dell'anno   in   cui  la  temperatura  dell'acqua
          favorisce lo sviluppo di tali malattie.
              Il controllo sanitario deve comprendere almeno:
                - un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
                -  un  prelievo di campioni che devono essere spediti
          con  la  massima  sollecitudine al laboratorio riconosciuto
          per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
              Tuttavia,  le zone che dispongono di una documentazione
          cronologica  attestante  l'assenza  delle  malattie  di cui
          all'allegato  A,  colonna  1  degli elenchi I e II, possono
          conseguire il riconoscimento se:
                a)  la  loro  situazione  geografica  rende difficile
          l'introduzione di malattie;
                b) e'   stato   applicato   un  regime  di  controllo
          ufficiale  delle  malattie per un periodo di almeno 10 anni
          durante il quale:
                  -  tutte  le  aziende  di  allevamento ittico hanno
          subito regolari controlli;
                  -  e'  stato applicato un sistema di notifica delle
          malattie;
                  - non sono state denunciate malattie;
                  -  non  vi  e'  stato  introdotto  alcun pesce vivo
          proveniente da zone infette;
                3)   se   non   esiste   alcuna  azienda  nella  zona
          continentale  che  deve  essere  riconosciuta,  il servizio
          ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due
          visite  annue  di controllo sanitario dei pesci per quattro
          anni nella parte a valle del bacino idrografico;
                4)  gli  esami  di  laboratorio  eseguiti  sui  pesci
          prelevati  nel  corso  delle  visite di controllo sanitario
          devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli
          agenti patogeni in questione.
              C. Mantenimento del riconoscimento.
              Il    riconoscimento   e'   mantenuto   alle   seguenti
          condizioni:
                1)  i pesci introdotti nella zona devono provenire da
          un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
                2)  ogni  azienda  deve  essere  sottoposta due volte
          all'anno  ad  una  visita  di  controllo  sanitario secondo
          quanto  disposto  alle  lettera  B, punto 2) salvo nel caso
          delle  aziende  senza  riproduzione  in cui la frequenza e'
          ridotta  ad  una  volta l'anno. Tuttavoa i prelievi vengono
          effettuati  a  turno  ogni anno nel 50% delle aziende della
          zona continentale;
                3)  gli  esami  di  laboratorio  praticati  sui pesci
          prelevati  nei  corso  delle  visite di controllo sanitario
          devono  aver dato risultati negativi per quanto riguarda la
          presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A,
          colonna 1 degli elenchi I e II;
                4)   i  gestori  delle  aziende  o  coloro  che  sono
          responsabili  dell'introduzione  dei pesci devono tenere un
          registro  in  cui annotano tutte le informazioni necessarie
          per  il  controllo  costante delle condizioni sanitarie dei
          pesci".