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LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-2-2000
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Commercio dell'oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:
a)  l'oro  da  investimento,  intendendo  per  tale l'oro in forma di
lingotti  o  placchette  di  peso  accettato dal mercato dell'oro, ma
comunque  superiore  ad  1  grammo, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza
pari  o  superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o
hanno  avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a
un  prezzo  che  non  supera  dell'80 per cento il valore sul mercato
libero  dell'oro  in  esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto
dalla  Commissione  delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete  aventi  le  medesime caratteristiche, anche se non ricomprese
nel  suddetto  elenco;  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita'
di  trasmissione  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  delle
informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri;
b)  il  materiale  d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad
uso  prevalentemente  industriale,  sia  in  forma di semilavorati di
purezza  pari  o  superiore  a  325 millesimi, sia in qualunque altra
forma e purezza.
2.  Chiunque  dispone  o  effettua il trasferimento di oro da o verso
l'estero,  ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero
altra  operazione  in  oro  anche  a titolo gratuito, ha l'obbligo di
dichiarare  l'operazione  all'Ufficio  italiano dei cambi, qualora il
valore  della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni
di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori
professionali  di  cui al comma 3, sia che operino per conto proprio,
sia  che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono
escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
3.  L'esercizio  in via professionale del commercio di oro, per conto
proprio  o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e, previa
comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a)  forma  giuridica  di  societa'  per  azioni,  o  di  societa'  in
accomandita  per  azioni, o di societa' a responsabilita' limitata, o
di  societa'  cooperativa,  aventi  in  ogni  caso  capitale  sociale
interamente  versato  non  inferiore  a quello minimo previsto per le
societa' per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c)   possesso,   da   parte   dei  partecipanti  al  capitale,  degli
amministratori  e  dei  dipendenti investiti di funzioni di direzione
tecnica  e  commerciale, dei requisiti di onorabilita' previsti dagli
articoli  108,  109  e  161,  comma 2, del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  emanato con decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
4.  Sono  comunque  esclusi  dalla  disciplina  di cui al comma 3 gli
operatori  che  acquistano  oro  al  fine  di destinarlo alla propria
lavorazione  industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente
in  conto  lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5.  I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a
disposizione   delle   competenti  amministrazioni  a  fini  fiscali,
antiriciclaggio,  di  ordine  e di sicurezza pubblica, in conformita'
alle   leggi   vigenti   e   con   modalita'   concordate  con  dette
amministrazioni.
6.  I  contenuti  e le modalita' di effettuazione della dichiarazione
prevista  dal  comma  2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  L'Ufficio  italiano  dei cambi concorda con le
amministrazioni  competenti  le  modalita'  di  trasmissione dei dati
contenuti nella dichiarazione stessa.
7.  La  verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3
e'  demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio
italiano dei cambi.
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard
in  uso  nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve
rispondere  l'oro  grezzo  per  avvalersi  della  qualifica di "buona
consegna" nel mercato nazionale.
9. L'Ufficio italiano dei cambi:
a)  sulla  base  di  tariffe  e  modalita'  predefinite certifica con
apposito   provvedimento  l'idoneita'  alla  "buona  consegna"  delle
aziende  che  ne  facciano  richiesta e risultino in grado, anche sul
piano     della     capacita'     tecnica,    dell'affidabilita'    e
dell'onorabilita', di rispettare gli standard di cui al comma 8;
b)  vigila  sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in
difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o
privati,   dai   quali   potranno   essere  rilasciate  alle  aziende
interessate  le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla
certificazione.
10.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di titoli e
marchi dei metalli preziosi.
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei
cambi   e   per  le  banche,  continuano  ad  applicarsi  le  vigenti
disposizioni  di  legge di pubblica sicurezza in materia di commercio
di oro.