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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-4-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
1,  comma  6,  che  ha  delegato  il  Governo  a emanare disposizioni
integrative  e  correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494,  recante  attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del
24  giugno  1992  concernente  le  prescrizioni minime da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
  Visto  l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
recante  proroga  del  termine  di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge n. 128 del 1998;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 15 novembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   della   sanita',
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei
lavori pubblici e per gli affari regionali;
E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
    "e-bis) ai lavori svolti in mare;
    e-ter)  alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi  o  in  altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali   attivita'   non   implichino  l'allestimento  di  un  cantiere
temporaneo o mobile.".
                                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore e' l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee) -
          legge comunitaria 1995-1997, cosi' recita:
              "6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
          di  cui  al  comma 1, disposizioni integrative e correttive
          del   decreto   legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  di
          recepimento  della  direttiva  92/57/CEE del Consiglio, nel
          rispetto   dei   principi   e   criteri   direttivi  e  con
          l'osservanza   delle   procedure   indicate   dalla   legge
          22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n.
          52.   Nell'esercizio   della   delega  il  Governo  dispone
          l'applicazione  delle  norme  di cui all'art. 10 del citato
          decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata
          competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e
          professionale nel settore della sicurezza".
              - La  direttiva  92/57/CEE  e' pubblicata in GUCE L 245
          del 26 agosto 1992.
              - L'art.  45,  comma 24, della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali), cosi' recita:
              "24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  di cui all'art. 1,
          comma  6,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' prorogato
          di 90 giorni".
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:  "Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/ 655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 3, del decreto
          legislativo   14 agosto  1996,  n.  494  (Attuazione  della
          direttiva  92/57/CEE  concernente le prescrizioni minime di
          sicurezza  e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
          mobili),  cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita:
              "3.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano:
                a) ai  lavori  di prospezione, ricerca e coltivazione
          delle sostanze minerali;
                b) ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi alle
          attivita'   minerarie  esistenti  entro  il  perimetro  dei
          permessi    di   ricerca,   delle   concessioni   o   delle
          autorizzazioni;
                c) ai  lavori svolti negli impianti che costituiscono
          pertinenze  della  miniera  ai sensi dell'art. 23 del regio
          decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del
          perimetro delle concessioni;
                d) ai    lavori    di    frantumazione,   vagliatura,
          squadratura  e  lizzatura  dei  prodotti delle cave ed alle
          operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
                e) alle    attivita'    di    prospezione,   ricerca,
          coltivazione  e  stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi  nel  territorio nazionale, nel mare territoriale e
          nella   piattaforma   continentale   e   nelle  altre  aree
          sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
              e-bis) ai lavori svolti in mare;
              e-ter)   alle   attivita'  svolte  in  studi  teatrali,
          cinematografici,  televisivi  o  in  altri luoghi in cui si
          effettuino  riprese,  purche' tali attivita' non implichino
          l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".