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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 dicembre 1999, n. 529

Regolamento recante disposizioni sulle comunicazioni relative all'equipaggio da effettuarsi da parte dei comandanti delle navi inferiori alle 650 tonnellate di stazza lorda adibite alla navigazione di cabotaggio marittimo e di quelle che effettuano servizi di cabotaggio marittimo con le isole.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  3-2-2000

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo);
Visto l'articolo 179, comma 1, del codice della navigazione, in base al quale il Ministro può determinare gli elementi che il comandante della nave deve comunicare all'autorità marittima all'arrivo della nave in porto;
Ritenuto che tra i detti elementi debbano essere ricompresi quelli relativi all'equipaggio delle navi cui si applica la disciplina dello Stato ospitante ai sensi della suddetta normativa comunitaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comuntcazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il seguente regolamento si applica alle navi degli armatori comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, alle quali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso regolamento, sono estese le condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana in materia di equipaggio imbarcato a bordo di navi adibite al trasporto via mare di passeggeri, di passeggeri e merci e di merci:
a) nei collegamenti con e tra le isole, ad esclusione delle navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato;
b) di stazza lorda inferiore alle 650 tonnellate, per tutti i servizi di cabotaggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CEE) 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 6 del 21 gennaio 1993.
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri così recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92 citato nelle note alle premesse così recita:
"Art. 3. - 1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi e condizioni dello Stato ospitante.
2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative, all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante).
3. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggo con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera).
4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1o gennaio 1997.
Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile anteriormente al 1o gennaio 1999".