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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 novembre 1999, n. 509

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2004)
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 19-1-2000
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E    DELLA    RICERCA    SCIENTIFICA   E
                             TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visti  i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  resi
rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Visto  il  parere  della VII commissione della Camera dei deputati,
reso il 13 ottobre 1999;
  Considerato  che  la  VII  commissione  del  Senato non ha espresso
parere;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre
1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a)   per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    c)  per  regolamenti  didattici  di  ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
    d)  per  regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di  cui  all'articolo  11,  comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
    e)   per   corsi   di  studio,  i  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica  e  di specializzazione, come individuati nell'articolo
3;
    f)  per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il
diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
    g)  per  classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi
dell'articolo 4;
    h)  per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti di
discipline  di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del 29 luglio 1997, e successive
modifiche;
    i)    per    ambito   disciplinare,   un   insieme   di   settori
scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    m)  per  obiettivi  formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    n)  per  ordinamento  didattico  di un corso di studio, l'insieme
delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    p)   per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'  formative
universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento
didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E    DELLA    RICERCA    SCIENTIFICA   E
                             TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Visti  i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  resi
rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Visto  il  parere  della VII commissione della Camera dei deputati,
reso il 13 ottobre 1999;
  Considerato  che  la  VII  commissione  del  Senato non ha espresso
parere;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come attestata
dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre
1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a)   per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    c)  per  regolamenti  didattici  di  ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
    d)  per  regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di  cui  all'articolo  11,  comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
    e)   per   corsi   di  studio,  i  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica  e  di specializzazione, come individuati nell'articolo
3;
    f)  per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il
diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
    g)  per  classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi
dell'articolo 4;
    h)  per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti di
discipline  di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del 29 luglio 1997, e successive
modifiche;
    i)    per    ambito   disciplinare,   un   insieme   di   settori
scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    m)  per  obiettivi  formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    n)  per  ordinamento  didattico  di un corso di studio, l'insieme
delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    p)   per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'  formative
universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento
didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.