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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 501

Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonchè disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1999.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2000)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-1999
al: 28-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di consentire
l'utilizzo  entro  il corrente anno della quota del fondo speciale di
parte corrente iscritto nella tabella A della legge finanziaria 1999,
destinata  a  finanziare  la compensazione delle minori entrate delle
regioni   a   statuto   ordinario   a   seguito   della  soppressione
dell'addizionale  regionale  all'imposta  erariale  di  trascrizione,
nonche'  di  assicurare  il concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per le regioni Sicilia e Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno, delle finanze e per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a
statuto ordinario   a  seguito  della  soppressione  dell'addizionale
               regionale all'imposta di trascrizione.
  1.  Per  la  definitiva  compensazione  della  perdita  di  entrata
realizzata  dalle  regioni  a  statuto ordinario per l'anno 1997, per
effetto  delle  disposizioni  recate  dall'articolo 3, commi 27 e 48,
della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e' autorizzata l'ulteriore
spesa  di  lire  76.715.505.049  per  l'anno 1999, da attribuire alle
regioni  medesime  tenendo conto delle risorse ad esse gia' destinate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.
  2.  Le  minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario
per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate
al  comma  1,  sono  definitivamente compensate a carico del bilancio
dello  Stato  per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive
lire  633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A
allegata al presente decreto.