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DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 1999, n. 491

Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2000)
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vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • Istituzione dei tribunali e delle procure della Repubblica di Tivoli
    e Giugliano in Campania e revisione dei circondari di Milano, Roma,
    Napoli, Palermo e Torino
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  • 5
  • 6
  • Disposizioni relative al personale
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  • Disposizioni transitorie
  • 10
Testo in vigore dal: 11-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 maggio 1999, n. 155, recante delega al Governo per
l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di
Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;
  Visto  l'articolo  1,  comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254,
recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive
al decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e revisione del
circondario dei tribunali compresi    nel   distretto   della   corte
                         d'appello di Roma.
  1.  Nel  distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il
tribunale  ordinario  di Tivoli, con giurisdizione sul territorio dei
comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli,
Camerata  Nuova,  Canterano,  Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale,
Cervara   di   Roma,   Ciciliano,  Cineto  Romano,  Gerano,  Guidonia
Montecelio,   Jenne,   Licenza,  Mandela,  Marano  Equo,  Marcellina,
Mentana,   Monteflavio,  Montelibretti,  Montorio  Romano,  Moricone,
Nerola,  Nespolo,  Palombara  Sabina,  Percile, Pisoniano, Riofreddo,
Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci,
San  Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano,
Saracinesco,  Subiaco,  Tivoli,  Turania,  Vallepietra,  Vallinfreda,
Vicovaro,  Vivaro  Romano, nonche' sui comuni attribuiti alle sezioni
distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto ai sensi del comma 2,
e la procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.
  2.  Nel  circondario  del  tribunale  di  Tivoli  sono istituite la
sezione distaccata di Palestrina, avente giurisdizione sul territorio
dei  comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del
tribunale  di  Roma, e la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto,
avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campagnano di Roma,
Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano
Romano,   Mazzano   Romano,  Monterotondo,  Morlupo,  Riano,  Rignano
Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste.
  3.  Al circondario del tribunale di Velletri e' altresi' attribuito
il  territorio  dei  comuni  attualmente  ricompresi,  ai sensi della
tabella  A  allegata  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella
sezione distaccata di Frascati del tribunale di Roma; nel circondario
del tribunale di Velletri e' altresi' istituita la sezione distaccata
di   Frascati,  avente  giurisdizione  sul  predetto  territorio.  Al
circondario  di  Velletri  e  altresi'  attribuito  il territorio dei
comuni di Ardea e di Pomezia.
  4.  Al  circondario del tribunale di Rieti e altresi' attribuito il
territorio  dei  comuni di Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano
Romano, Torrita Tiberina.
  5.  Nel  circondario  del tribunale di Rieti e istituita la sezione
distaccata di Poggio Mirteto, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni  di  Cantalupo  in  Sabina,  Casperia,  Castelnuovo  di Farfa,
Collevecchio,  Configni,  Cottanello,  Fara  in Sabina, Fiano Romano,
Filacciano,   Forano,   Frasso   Sabino,   Magliano  Sabina,  Mompeo,
Montasola,  Montebuono,  Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino,
Poggio  Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano,
Scandriglia,  Selci,  Stimigliano,  Tarano,  Toffia, Torri in Sabina,
Torrita Tiberina, Vacone.
  6.  Al  circondario  del  tribunale  di  Civitavecchia  e' altresi'
attribuito  il territorio dei comuni attualmente ricompresi, al sensi
della  tabella  A  allegata  al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
nella  sezione distaccata di Bracciano del tribunale di Roma, nonche'
il territorio del comune di Fiumicino.
  7.  Nel  circondario del tribunale di Civitavecchia e' istituita la
sezione  distaccata di Bracciano, avente giurisdizione sul territorio
attualmente  individuato  ai  sensi della tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  8.  Nel  circondario  del tribunale di Roma e' istituita la sezione
distaccata  di  Ostia,  avente  giurisdizione  sul  territorio  della
circoscrizione XIII del comune di Roma.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  trascrive  il  testo degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alla Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          16 luglio 1997, n. 254:
              "4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti legislativi, il Governo puo' emanare
          disposizioni  correttive nel rispetto dei criteri di cui al
          comma 1 e con la procedura di cui al comma 3".
          Nota all'art. 1:
              - La  tabella  A  allegata  al regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento giudiziario), prevede il numero
          delle  sedi  delle  corti di appello, dei tribunali e delle
          preture della Repubblica.