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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 4 novembre 1999, n. 470

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2003)
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Testo in vigore dal: 30-12-1999
al: 19-4-2003
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                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli
la erogazione delle somme destinate al settore del teatro nell'ambito
del Fondo unico dello spettacolo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 20332 del 26 ottobre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Intervento finanziario per le attivita' teatrali

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito   "l'amministrazione",  eroga  contributi  ai  soggetti  che
svolgono  attivita'  teatrali,  in  corrispondenza degli stanziamenti
destinati  al  teatro  dal  Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito  "il  Fondo",  di  cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al
fine di:
a) favorire  l'eccellenza  artistica e il costante rinnovamento della
   scena  italiana,  e  consentire  ad  un  pubblico  il  piu'  ampio
   possibile di accedere all'esperienza teatrale;
b) promuovere  nella  produzione teatrale la qualita', l'innovazione,
   la  ricerca,  la  sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,
   anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare  la  committenza  di nuove opere e la valorizzazione del
   repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere  la  conservazione  e  la valorizzazione del repertorio
   classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;
e) incentivare   forme   di  creazione  artistica  interdisciplinare,
   tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere  la  formazione  e tutelare le professionalita' in campo
   artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;
h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo alle
   nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare  il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di
   iniziative  teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno
   servite;
l) sostenere  la  proiezione  internazionale  del teatro italiano, in
   particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
   e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.
  2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di
teatro    considerate   sono   quelle   relative   alla   produzione,
distribuzione, esercizio, promozione, nonche' a rassegne e festival.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui'  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

           Note alle premesse:
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,   n. 400   (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    12  della  legge  7
          agosto  1990,  n.    241    (Nuove  norme   in   materia di
          procedimento  amministrativo e   di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi):
            "Art.  12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  di  vantaggi
          economici  di qualunque genere a  persone ed  enti pubblici
          e  privati sono  subordinate alla predeterminazione      ed
          alla    pubblicazione   da    parte   delle amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei criteri   e delle   modalita'  cui    le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
            2.  L'effettiva osservanza  dei criteri e delle modalita'
          di cui  al  comma    1    deve    risultare    dai  singoli
          provvedimenti  relativi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -  La  legge  30  aprile  1985,    n. 163, recante "Nuova
          disciplina degli interventi  dello Stato  a favore    dello
          spettacolo",    e'  pubbblicata  nella Gazzetta Ufficiale 4
          maggio 1985, n. 104.
            - Il  decreto legislativo 8  gennaio 1998, n. 3,  recante
          "Riordino  degli  organi    collegiali  operanti  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento dello
          spettacolo, a   norma dell'art. 11, comma  1,  lettera  a),
          della  legge    15  marzo  1997, n. 59, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10.
            -  Il  decreto  legislativo   20    ottobre   1998,    n.
          368,  recante "Istituzione del  Ministero per  i beni e  le
          attivita'   culturali, a norma dell'art.  11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59"  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250.
            -   Il   decreto   legislativo   21   dicembre  1998,  n.
          492,  recante "Disposizioni correttive  ed integrative  dei
          decreti  legislativi 18 novembre 1997, n.  426,  8  gennaio
          1998,  n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e  20, e 23  aprile
          1998, n.  134", e' pubblicato   nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, n. 18/L.
           Nota all'art. 1:
            -  Per il titolo  della legge 30 aprile 1985, n.  163, v.
          nelle note alle premesse.