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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 settembre 1999, n. 385

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999
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Testo in vigore dal: 17-11-1999
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'articolo  23, comma  1,  lettera  a), del  regolamento  di
sicurezza  per  la  navigazione   da  diporto,  emanato  con  decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
  Ritenuta la necessita' di  stabilire le caratteristiche tecniche ed
i requisiti dei salvagente sia anulari  che a ferro di cavallo, quali
mezzi individuali  di salvataggio da utilizzare  esclusivamente sulle
unita' da diporto;
  Vista  la legge  21 giugno  1986,  n. 317,  per l'attuazione  della
direttiva  83/189/CEE,  modificata  con  le  direttive  88/182/CEE  e
94/10/CE, che prevede una  procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3 della citata legge n.  400 del 1988,
effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a)   "Amministrazione":  il   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione;
  b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
  c)  "salvagente anulare":  un mezzo  di salvataggio  a ciambella  a
galleggiabilita' ottenuta con materiali a galleggiabilita' intrinseca
che  non   necessita  di   alcun  intervento,  destinato   a  fornire
all'utilizzatore una determinata galleggiabilita';
  d) "salvagente a ferro di  cavallo": un mezzo di salvataggio avente
le  estremita'  libere  del  cavetto  a  festoni,  in  corrispondenza
dell'apertura,  provviste di  dispositivo di  aggancio manuale  e con
caratteristiche  di  galleggiabilita'  di  cui alla  lettera  c)  del
presente articolo.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   Il   testo   dell'art.   23,  comma  1,  lettera  a),
          del  decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.  232,  e'  il
          seguente:
            "1.  Con  decreto  del  Ministero  dei  trasporti e della
          navigazione, da emanare ai   sensi  dell'art.    17,  terzo
          comma,  della legge  23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti:
            a)  le    caratteristiche, i   requisiti e la   durata di
          validita'  dei  mezzi  di  salvataggio  e  dei  segnali  di
          soccorso".
            -  Il  testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante:
          "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE    relativa  alla
          procedura  d'informazione nel   settore   delle   norme   e
          delle   regolamentazioni   tecniche"   e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
            - Il  testo della direttiva  83/189/CEE del Consiglio del
          28  marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel
          settore delle norme e   delle   regolamentazioni   tecniche
          e'   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
            - Il  testo della direttiva  88/182/CEE del Consiglio del
          22 marzo 1988 che modifica   la  direttiva  83/189/CEE  che
          prevede  una  procedura d'informazione  nel  settore  delle
          norme  e  delle  regolamentazioni tecniche  e'   pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 81
          del 26 marzo 1988.
            -  Il    testo  della direttiva   94/10/CE del Parlamento
          europeo   e del Consiglio   del 23   marzo    1994  recante
          seconda  modifica   sostanziale della direttiva  83/189/CEE
          che prevede una   procedura  d'informazione  nel    settore
          delle    norme    e   delle  regolamentazioni  tecniche  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle     Comunita'
          europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
            -    Il comma  3, dell'art.  17 della  legge n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  Ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.