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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 298

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/2/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2014)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  direttiva 93/103/CE del  Consiglio del 23  novembre 1993,
riguardante le  prescrizioni minime di  sicurezza e di salute  per il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
  Vista la  legge 24  aprile 1998, n.  128, recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'   europee  (legge   comunitaria  1995-1997),   ed  in
particolare gli articoli 1 e 51, nonche' gli allegati A e B;
  Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;
  Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  8 novembre 1991,
n. 435;
  Visto  il  decreto  legislativo  19   settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
  Vista  la  preliminare  deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta dei  Ministri per  le politiche  comunitarie e  del
lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con  i Ministri degli
affari  esteri, di  grazia e  giustizia, del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione  economica,  per  le  politiche  agricole,  dei
trasporti e della navigazione e della sanita';
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente  decreto legislativo  fissa prescrizioni  minime di
tutela della salute e di sicurezza  dei lavoratori a bordo delle navi
da pesca quali definite all'articolo 2.
  2. Le  disposizioni del decreto  legislativo 19 settembre  1994, n.
626, e successive modifiche  ed integrazioni, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271, nonche' della vigente legislazione in materia
di  prevenzione infortuni  e di  igiene  del lavoro  si applicano  al
settore di  cui al  comma 1, fatte  salve le  disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  della  legge,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note  alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola
          la  delega  al  Governo   dell'esercizio   della   funzione
          legislativa  e stabilisce che essa non puo' avvenire se non
          con  determinazione  di  principi  e  criteri  direttivi  e
          soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti definiti. -
          L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.  -  La  direttiva  93/103/CE  e' pubblicata in
          G.U.C.E. n. L. 307 del 13 dicembre  1993.  -  La  direttiva
          89/391/CEE  e'  pubblicata  in  G.U.C.E. n.   L. 183 del 29
          giugno 1989.
           - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          1995-1997)". L'art. 1 e l'art. 51 nonche' gli allegati A  e
          B cosi' recitano:
           "Art.  1  (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata
          di sei mesi se, per effetto  di  direttive  notificate  nel
          corso  dell'anno  di  delega,  la  disciplina risultante da
          direttive comprese  nell'elenco  e'  modificata  senza  che
          siano introdotte nuove norme di principio.
           2.  I  decreti  legislativi  sono  adottati,  nel rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro competente per il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  e  dei  Ministri  con competenza istituzionale
          nella materia, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e  con  gli  altri  Ministri
          interessati  in  relazione  all'oggetto della direttiva, se
          non proponenti.
           3. Gli schemi dei decreti legislativi  recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla  data  di  trasmissione,  il parere delle commissioni
          competenti per materia; decorso  tale  termine,  i  decreti
          sono  emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
          termine previsto per il parere delle commissioni scada  nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti al, comma 1 o successivamente, questi ultimi  sono
          prorogati di novanta giorni.
           4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.
           5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine  di
          cui  al  comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.    385,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
           6. Il Governo e delegato ad emanare, entro il  termine  di
          cui  al  comma 1, disposizioni integrative e correttive del
          decreto legislativo 4 agosto 1996, n. 494,  di  recepimento
          della  direttiva  92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei
          principi e  criteri  direttivi  e  con  l'osservanza  delle
          procedure  indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
          dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.   Nell'esercizio  della
          delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
          all'art.  10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996
          a laureati con adeguata competenza tecnica o  documentabile
          esperienza  curriculare  e  professionale nel settore della
          sicurezza.
           7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine  di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
          disposizioni   integrative   e   correttive  necessarie  ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre   1992,  n.  470,  alle  direttive  dei  Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi  e  criteri  direttivi di cui all'art. 6, comma 1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142.
           8.  Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
          i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del
          presente articolo, le disposizioni integrative e correttive
          necessarie ad adeguare la  disciplina  recata  dal  decreto
          legislativo  10  settembre  1991,  n.  303,  alla direttiva
          86/653/CEE del Consiglio,  relativa  al  coordinamento  dei
          diritti   degli   Stati   membri   concernenti  gli  agenti
          commerciali indipendenti.
           9. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con  le  modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          uniformandosi ai criteri e  ai  principi  generali  di  cui
          all'art. 2, e' data attuazione:
           a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la
          direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento
          delle  ispezioni  e  dei  controlli  sanitari  delle  carni
          fresche e delle carni di volatili da cortile, uniformandosi
          anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge
          6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del
          Consiglio  94/64/CE,  95/24/CE,  96/17/CE  e  96/43/CE,  di
          modifica della citata direttiva 85/1973/CEE;
           b)  alla  direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
          protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
          l'abbattimento,  uniformandosi  anche  ai criteri specifici
          previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
           c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla  protezione
          degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE
          del  Consiglio  sulle  norme  minime  per la protezione dei
          vitelli, tenendo conto della  decisione  della  commissione
          97/182/CE".
           "Art.  51  (Protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi
          derivanti dall'esposizione ad agenti biologici  durante  il
          lavoro  e  prescrizioni minime di sicurezza e salute per il
          lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di  delega).  -
          1.  L'attuazione  delle  direttive  93/88/CE,  931/103/CE e
          95/63/CE del Consiglio si uniforma  ai  principi  direttivi
          stabiliti  dall'art.  43  della  legge 19 febbraio 1992, n.
          142, e successive modificazioni.
           2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il n.
          2) della lettera g) del comma l deve intendersi  nel  senso
          che  gli  oneri  derivanti dalle attivita' di informazione,
          consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e  di
          prevenzione  svolte  da  istituzioni  ed  enti  pubblici di
          formazione in detta materia sono a  carico  del  datore  di
          lavoro;  qualora il datore di lavoro sia un amministrazione
          pubblica, ai predetti oneri si provvede  con  le  ordinarie
          risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".
                                                          "Allegato A
           (Omissis).
           93/103/CE:  direttiva  del Consiglio del 23 novembre 1993,
          riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          per il lavoro a bordo  delle  navi  da  pesca  (tredicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
           (Omissis)".
                                                          "Allegato B
           (Omissis)
           93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23  novembre  1993,
          riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          per  il  lavoro  a  bordo  delle navi da pesca (tredicesima
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,  paragrafo  1,
          della direttiva 89/391/CEE).
           (Omissis)."  -  La  legge  10  aprile  1981, n. 157, reca:
          "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri  74,  109,
          129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione
          internazionale  del  lavoro". - La legge 10 aprile 1981, n.
          158, reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri
          92,  133  e  143  dell'Organizzazione  internazionale   del
          lavoro".  -  Il  D.P.R.  8  novembre  1991,  n.  435, reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per  la  sicurezza   della
          navigazione  e  della  vita  umana in mare". - Il D.Lgs. 19
          settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione  delle  direttive
          89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
          90/270/CEE,   90/394/CEE   e   90/679/CEE   riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          sul  luogo  di lavoro". - Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271,
          reca: "Adeguamento della normativa  sulla  sicurezza  e  la
          salute   dei   lavoratori  marittimi  a  bordo  delle  navi
          mercantili e da pesca nazionali".
          Note all'art. 1:
           - Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note
          alle premesse. - Per il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, vedi
          nelle note alle premesse.