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LEGGE 27 luglio 1999, n. 268

Disciplina delle "strade del vino".

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2016)
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Testo in vigore dal: 24-8-1999
al: 11-1-2017
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                        Principi e obiettivi 
 
  1. L'obiettivo della presente legge consiste  nella  valorizzazione
dei territori a vocazione vinicola, con  particolare  riferimento  ai
luoghi delle produzioni qualitative di cui  alla  legge  10  febbraio
1992,  n.  164,  e  successive  modificazioni,  anche  attraverso  la
realizzazione delle "strade del vino". 
  2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con
appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali
e ambientali,  vigneti  e  cantine  di  aziende  agricole  singole  o
associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso
il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere
divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 
  3.  Le  attivita'  di  ricezione  e  di  ospitalita',  compresa  la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione  di  attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche,  svolte  da  aziende  agricole
nell'ambito delle "strade del vino", possono essere  ricondotte  alle
attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, secondo i principi  in  essa  contenuti  e  secondo  le
disposizioni emanate dalle regioni. 
  4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le
enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti  al
disciplinare di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  possono
effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti
vitivinicoli, nel  rispetto  delle  norme  previste  per  le  aziende
agricole produttrici. 
          Avvertenza: 
            Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            - La legge n. 164 del 1992 reca: "Nuova disciplina  delle
          denominazioni  d'origine",  ed  e'  stata  pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26
          febbraio 1992. 
            - Il testo dell'art.  2  della  legge  n.  730  del  1985
          (Disciplina dell'agriturismo),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, e' il seguente: 
            "Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). -  Per
          attivita' agrituristiche  si  intendono  esclusivamente  le
          attivita' di  ricezione  ed  ospitalita'  esercitate  dagli
          imprenditori agricoli  di  cui  all'art.  2135  del  codice
          civile, singoli od associati, e da loro  familiari  di  cui
          all'art.   230-bis   del    codice    civile,    attraverso
          l'utilizzazione  della  propria  azienda,  in  rapporto  di
          connessione e complementarita' rispetto alle  attivita'  di
          coltivazione  del  fondo,  silvicoltura,  allevamento   del
          bestiame, che devono comunque rimanere principali. 
            Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel  rispetto
          delle norme di cui alla  presente  legge,  non  costituisce
          distrazione della destinazione agricola dei fondi  e  degli
          edifici interessati. 
             Rientrano fra tali attivita': 
            a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti
          destinati alla sosta di campeggiatori; 
            b) somministrare per la consumazione sul  posto  pasti  e
          bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri,  ivi
          compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; 
            c)   organizzare   attivita'   ricreative   o   culturali
          nell'ambito  dell'azienda.  Sono  considerati  di   propria
          produzione  le  bevande  e  i  cibi  prodotti  e   lavorati
          nell'azienda agricola nonche' quelli  ricavati  da  materie
          prime dell'azienda agricola  anche  attraverso  lavorazioni
          esterne".