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DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 258

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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Testo in vigore dal: 16-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), l'articolo 12, comma 1,
lettera g), e l'articolo 14 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 9 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 

 
  Trasformazione  del  Centro  europeo  dell'educazione  in  Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. 
  1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo  290  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,  e'
trasformato in "Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema
dell'istruzione",  di  seguito  denominato  Istituto.  L'Istituto  e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il
Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto  per
programmare l'attivita' di valutazione. 
  2. L'Istituto, al quale  sono  trasferite  le  risorse  del  Centro
europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica  di  diritto
pubblico ed  autonomia  amministrativa  ed  e'  dotato  di  autonomia
contabile, patrimoniale, regolamentare  e  di  autonomia  finanziaria
come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6. 
  3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema di  istruzione  nel  suo  complesso  ed  analiticamente,  ove
opportuno anche per singola istituzione  scolastica,  inquadrando  la
valutazione nazionale nel contesto internazionale;  studia  le  cause
dell'insuccesso e della dispersione  scolastica  con  riferimento  al
contesto sociale ed alle tipologie  dell'offerta  formativa;  conduce
attivita' di valutazione sulla  soddisfazione  dell'utenza;  fornisce
supporto   e   assistenza   tecnica   all'amministrazione   per    la
realizzazione di autonome iniziative di valutazione e  supporto  alle
singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione  di
archivi informatici  liberamente  consultabili;  valuta  gli  effetti
degli esiti applicativi delle iniziative legislative  che  riguardano
la scuola; valuta gli  esiti  dei  progetti  e  delle  iniziative  di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la  partecipazione
italiana a progetti di ricerca internazionale in campo  valutativo  e
nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica. 
  4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti  risorse,
i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica,  che
e' contestualmente soppresso. 
  5.  Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che  comportino
attivita'   di   valutazione   e   di   promozione   della    cultura
dell'autovalutazione da parte  delle  scuole  l'Istituto  si  avvale,
sulla base della direttiva di cui  al  comma  1,  anche  dei  servizi
dell'amministrazione  della   pubblica   istruzione   istituiti   sul
territorio provinciale  e  delle  specifiche  professionalita'  degli
ispettori   tecnici   dipendenti   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione.((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, ha disposto (con l'art. 16, comma
5) che "Alla data  di  insediamento  dei  nuovi  organi  e'  abrogato
l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano
di applicarsi nei confronti dell'Istituto  le  restanti  disposizioni
del predetto decreto".