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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16  settembre  1996,
che  disciplina  lo   smaltimento   dei   policlorodifenili   e   dei
policlorotrifenili (PCB/PCT); 
  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2 e 20, nonche' l'allegato A; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
14; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, della sanita' e per le politiche agricole; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e campo di applicazione 
  1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e  la
decontaminazione  e  lo  smaltimento  dei  PCB  e  degli   apparecchi
contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione. 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di    legge  modificate. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E).

    
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La direttiva 96/59/CE e' pubblicata in  G.U.C.E.  n.  L
          243 del 24 settembre 1996. 
            - Gli articoli 1, 2 e 20 della legge 24 aprile  1998,  n.
          128, recante: "Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi
          derivanti dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee (legge comunitaria 1995-1997)", cosi' recitano: 
            "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata
          di sei mesi se, per effetto  di  direttive  notificate  nel
          corso dell'anno di  delega,  la  disciplina  risultante  da
          direttive comprese  nell'elenco  e'  modificata  senza  che
          siano introdotte nuove norme di principio. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro competente per il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie e dei  Ministri  con  competenza  istituzionale
          nella materia, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del  bilancio  e
          della programmazione economica e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione all'oggetto  della  direttiva,  se
          non proponenti. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1, alla Camera dei deputati e al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione,  il  parere  delle  commissioni
          competenti per materia; decorso  tale  termine,  i  decreti
          sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora  il
          termine previsto per il parere delle commissioni scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti al comma 1 o successivamente, questi  ultimi  sono
          prorogati di novanta giorni. 
            4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17. 
            5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2  e  3,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
          modificazioni,  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 
            6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1, disposizioni integrative e  correttive  del
          dereto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  di  recepimento
          della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel  rispetto  dei
          principi e  criteri  direttivi  e  con  l'osservanza  delle
          procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146,  e
          dalla legge 6 febbraio 1996, n.  52.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
          all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del  1996
          a laureati con adeguata competenza tecnica o  documentabile
          esperienza curriculare e professionale  nel  settore  della
          sicurezza. 
            7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
          disposizioni  integrative  e   correttive   necessarie   ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre  1992,  n.  470,  alle  direttive  del   Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi e criteri direttivi di cui all'art.  6,  comma  1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142. 
            8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
          i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del
          presente articolo, le disposizioni integrative e correttive
          necessarie ad adeguare la  disciplina  recata  dal  decreto
          legislativo 10  settembre  1991,  n.  303,  alla  direttiva
          86/653/CEE del Consiglio,  relativa  al  coordinamento  dei
          diritti  degli  Stati   membri   concernenti   gli   agenti
          commerciali indipendenti. 
            9. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, con le modalita' di cui ai  commi  2  e  3,
          informandosi ai criteri  e  ai  principi  generali  di  cui
          all'art. 2, e' data attuazione: 
            a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio,  che  modifica
          la  direttiva  85/73/CEE   del   Consiglio,   relativa   al
          finanziamento delle  ispezioni  e  dei  controlli  sanitari
          delle carni fresche e delle carni di volatili  da  cortile,
          informandosi anche ai criteri specifici  previsti  all'art.
          35 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  e  tenendo  conto
          delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE,  96/17/CE
          e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE; 
            b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa  alla
          protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
          l'abbattimento, informandosi  anche  ai  criteri  specifici
          previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
            c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione
          degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE
          del Consiglio sulle norme  minime  per  la  protezione  dei
          vitelli, tenendo conto della  decisione  della  Commissione
          97/182/CE". 
            "Art. 2 (Criteri  e  principi  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti  ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
            a)   le    amministrazioni    direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con 
          le ordinarie strutture amministrative; 
            b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
          singoli settori interessati  dalla  normativa  da  attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse; 
            c) salva l'applicazione delle norme penali  vigenti,  ove
          necessario per assicurare l'osservanza  delle  disposizioni
          contenute  nei  decreti   legislativi,   saranno   previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,  nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire  duecento
          milioni e dell'arresto fino a tre anni,  saranno  previste,
          in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati  dagli
          articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tali  casi   saranno   previste:   la   pena   dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          sopra indicati. Nell'ambito dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le sanzioni sopra  indicate  saranno  determinate
          nella   loro   entita'   tenendo   conto   della    diversa
          potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che  ciascuna
          infrazione presenta in  astratto,  di  specifiche  qualita'
          personali del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
          particolari doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,
          nonche' del vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli agisce. In  ogni  caso,  in  deroga  ai  limiti  sopra
          indicati, per le infrazioni alle disposizioni  dei  decreti
          legislativi   saranno   previste    sanzioni    penali    o
          amministrative  identiche  a  quelle   eventualmente   gia'
          comminate dalle leggi vigenti per le violazioni  che  siano
          omogenee e di pari offensivita'  rispetto  alle  infrazioni
          medesime; 
            d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardino l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o  regionali  potranno  essere  previste  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive;  alla  relativa  copertura,  in
          quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,  n.
          183, osservando  altresi'  il  disposto  dell'art.  11-ter,
          comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  introdotto
          dall'art.  7  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,   e
          successive modificazioni; 
            e) all'attuazione di direttive che modificano  precedenti
          direttive gia' attuate con legge o decreto  legislativo  si
          provvedera', se la modificazione non  comporta  ampliamento
          della  materia  regolata,  apportando   le   corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata; 
            f) abolizione  dei  diritti  speciali  o  esclusivi,  con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di  concorrenza,  di  servizi  che   formano   oggetto   di
          disciplina delle direttive per la cui attuazione  e'  stata
          conferita la delega legislativa,  o  di  servizi  a  questi
          connessi; 
            g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso  che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega; 
            h) nelle materie di competenza delle  regioni  a  statuto
          ordinario e speciale e delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge  9  marzo
          1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del 
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
            "Art. 20 (Direttiva 96/59/CE del  Consiglio,  concernente
          lo    smaltimento    dei    policlorodifenili     e     dei
          policlorotrifenili: criteri di delega). -  1.  L'attuazione
          della direttiva  96/59/CE  del  Consiglio,  concernente  lo
          smaltimento  dei  policlorodifenili  e  policlorotrifenili,
          entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a)  prevedere  criteri  e  programmi   finalizzati   allo
          smaltimento o al recupero, in tendenziale  prossimita'  dei
          luoghi  di  produzione,  dei  PCB  contenuti   in   fluidi,
          apparecchiature e impianti; 
            b) prevedere criteri per la predisposizione di  analitici
          inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature 
          ed impianti che li contengono". 
            - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante:
          "Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recita: 
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di ''decreto  legislativo''
          e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del 
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".