stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1999, n. 154

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-6-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1999, n. 249 (in G.U. 31/07/1999, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-8-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre
1998,  che  definisce  i  criteri  e  le  condizioni degli interventi
comunitari   a  finalita'  strutturale  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di consentire
l'arresto  temporaneo dell'attivita' di pesca nell'Adriatico, al fine
di  evitare  i  gravi  rischi  derivanti dalle operazioni belliche in
corso  nei  Balcani  e  conseguentemente  di provvedere all'immediato
risarcimento delle marinerie coinvolte dal fermo pesca;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  e  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.   In   dipendenza   della  situazione  di  crisi  internazionale
riguardante  anche il bacino Adriatico e' consentito, in applicazione
delle  norme  previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio,
del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per
le  navi  iscritte  nei  compartimenti  marittimi  dell'Adriatico nel
periodo  compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo
volontario  effettuato  dal  14  maggio  1999  al  3  giugno  1999 e'
riconosciuto,  nei  compartimenti  a maggior rischio, sulla scorta di
elementi probanti attestati dalle competenti autorita' marittime.
  2.  In  conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le
politiche  agricole  e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca
un  premio,  ((che  non  concorre  alla  formazione del reddito ed e'
scomputato  dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5
del  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446,)) rapportato ai
parametri  previsti  dalle  tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato
regolamento   (CE)  n.  2468/98  del  Consiglio,  ed  una  indennita'
giornaliera,  determinata  con  il  decreto  di  cui  al comma 3, per
garantire  a  ciascun  membro  dell'equipaggio  imbarcato  il  minimo
contrattuale  ed  i  relativi  oneri  previdenziali ed assistenziali.
((All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire  10.000  milioni  annue,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  medesimo  Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
  3.  Le modalita' di attuazione del fermo, l'entita' del premio e le
relative  erogazioni  sono  definite  con decreto del Ministro per le
politiche  agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della
pesca  marittima  ed  il Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare.
  4.  Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attivita'
delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate
e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita'  del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui
alla  legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale
somma  e' versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso
la  Tesoreria  centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni
sul  conto  denominato  "Ministero  del  Tesoro - Fondo di attuazione
delle  politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" e in misura di
lire  30.000  milioni  sul  conto  denominato "Ministero del Tesoro -
Fondo  di  attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE".
In   relazione   ai   cofinanziamenti  comunitari  si  provvedera'  a
reintegrare  il  Fondo  centrale  per  il credito peschereccio con le
modalita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  6.  E'  istituita  ((, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello  Stato,))  una  unita'  di crisi presieduta dal Ministro per le
politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze
dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.