stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 marzo 1999, n. 104

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1999)
nascondi
vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal:  6-5-1999

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che conferisce al Ministero del commercio con l'estero la facoltà di concedere contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999, n. 32/99;

Vista

la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l'estero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note al titolo:
- Per il titolo della legge n. 1083/1954 vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1998 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, recante "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 29 novembre 1954.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del già citato decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998:
"3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi:
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine dei procedimenti, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forma di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedi nelle note alle premesse.