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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 1998, n. 515

Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-1999
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-4-1999
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400,
recante  disciplina dell'attivita'  di Governo  ed ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la  legge 14  luglio 1965, n.  963, recante  disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
recante  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della  pesca
marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 53 del 24 febbraio
1982;
  Visto il  decreto minitenale  29 maggio 1992  recante norme  per la
disciplina  della  pesca  dei   mollusch  bivalvi,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992;
  Visto il decreto  ministeriale 24 marzo 1997 con il  quale e' stato
adottato il  quinto piano triennale della  pesca e dell'acquacoltura,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del  28  aprile 1997  -
supplemento ordinario;
  Visto il decreto  ministeriale 12 gennaio 1995,  n. 44, concernente
l'affidamento della  gestione sperimentale della pesca  dei molluschi
bivalvi ai consorzi di  gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio 1995;
  Considerata l'opportunita'  di affidare  la gestione  dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi, riconosciuti ai  sensi del decreto ministeriale n.
44/1995  al fine  di  un razionale  prelievo della  risorsa  e di  un
incremento della stessa;
  Visto il  parere favorevole  reso all'unanimita'  dalla Commissione
consultiva centrale per  la pesca marittima e  dal Comitato nazionale
per la conservazione e la  gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 15 luglio 1998;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
  Vista  la  comunicazione  n.  602031   del  2  novembre  1998  alla
Presidenza   del  Consiglio   dei  Ministri,   effettuata  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
  Visto il  nulla osta  n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del  19 novembre
1998 della  Presidenza del Consiglio dei  Ministri all'ulteriore iter
del provvedimento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero  per le politiche agricole,  sentiti la Commissione
consultiva centrale per  la pesca marittima ed  il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare,
puo' affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate
alla  cattura  dei molluschi  bivalvi  e  riconosciuti ai  sensi  del
decreto ministeriale  n. 44/1995 in  premessa citato, la  gestione di
tale tipo di pesca, con le modalita'  e nei limiti di cui al presente
decreto.
  2. La gestione  della pesca dei molluschi bivalvi  e' conferita, su
richiesta unitaria  delle associazioni  nazionali di  categoria della
pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data della
domanda, tanti soci che rappresentino  un numero non inferiore al 75%
delle  imprese autorizzate  alla cattura  dei molluschi  bivalvi, con
l'attrezzo  denominato draga  idraulica. La  gestione della  pesca e'
revocata,  sentite   le  associazioni  predette,  al   consorzio  cui
aderiscano un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.
  3. Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le
politiche agricole la richiesta per la gestione della pesca di cui al
presente  decreto, allegando  la delibera  dell'organo direttivo  del
consorzio.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
            - Il comma   3 dell'art. 17  della  legge  n.    400/1988
          prevede  che  con decreto   ministeriale  possono    essere
          adottati  regolamenti   nelle materie di    competenza  del
          Ministro  o  di autorita'  sottordinate al Ministro, quando
          la  legge    espressamente  conferisca  tale  potere.  Tali
          regolamenti,    per  materie    di    competenza  di   piu'
          Ministri,    possono  essere     adottati  con      decreti
          interministeriali,    ferma  restando    la necessita'   di
          apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati dal  Governo. Essi debbono essere    comunicati  al
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri prima  della  loro
          emanazione.   Il  comma    4    dello    stesso    articolo
          stabilisce     che  gli    anzidetti  regolamenti   debbano
          recare     la  denominazione    di  "regolamento",    siano
          adottati      previo  parere     del  Consiglio  di  Stato,
          sottoposti al visto ed  alla registrazione della Corte  dei
          conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.