stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 513

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1999. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore il 24-8-1999.
nascondi
vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-3-1999
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'articolo 9,  commi 3 e 4, del decreto  del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
  Considerata  la  necessita'  di disciplinare  l'accertamento  delle
idoneita' professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui
al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 1262 del 10 ottobre 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono approvate  le norme  annesse al  presente decreto  per gli
esami di  idoneita' degli agenti  destinati al servizio  movimento ed
alla condotta dei convogli sulle  ferrovie in regime di concessione o
di gestione  commissariale governativa,  sulle metropolitane  e sulle
tramvie  extraurbane,   di  cui  all'allegato  A   (che  forma  parte
integrante del presente decreto).
  2. Sulle  medesime ferrovie,  metropolitane e  tramvie extraurbane,
nessun  agente   puo'  essere   adibito  ad   impartire  disposizioni
riguardanti la circolazione,  o alla condotta dei  mezzi in esercizio
sulle  linee aziendali,  se  non e'  stato  riconosciuto idoneo  alle
specifiche   mansioni  da   una  commissione,   mediante  esame,   in
conformita' alle norme contenute nell'allegato A sopra citato.
  3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui
ai  precedenti  commi,  la Direzione  generale  della  motorizzazione
civile trasporti  in concessione (M.C.T.C.), tramite  i propri uffici
speciali  trasporti  ad  impianti  fissi o  uffici  a  tali  funzioni
delegati,  su proposta  del direttore  di esercizio  ed in  relazione
all'organizzazione  dell'esercizio  dell'azienda stessa,  approva  le
qualifiche   del  personale,   fra   quelle  previste   dall'organico
aziendale, per  le quali sia necessario  conseguirel'abilitazione per
l'espletamento delle  specifiche funzionipreviste dalle norme  di cui
al medesimo allegato A.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                Note al decreto
           Note alle premesse:
            -    L'art.   9,   commi   3   e 4,   del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753  (Nuove
          norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e regolarita'
          dell'esercizio  delle ferrovie   e di   altri servizi    di
          trasporto),   pubblicato   nel  supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  34  del  15  novembre  1980,  cosi'
          recita:
            "Per    il personale   delle  ferrovie in  concessione  e
          degli  altri servizi di pubblico trasporto di    competenza
          degli  organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed
          il  conseguimento  delle  abilitazioni  sono  regolati   da
          apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
            Per  il  personale dei servizi  di pubblico trasporto  di
          competenza delle  regioni l'accertamento  delle   idoneita'
          ed  il   conseguimento delle   abilitazioni  sono  regolati
          da apposite  norme  emanate  dal Ministro  dei   trasporti,
          se    addetto    a   mansioni   interessanti   la sicurezza
          dell'esercizio,  e  dai competenti  organi  regionali,   se
          addetto ad altre mansioni".
            -    L'art.  17,   commi 3   e 4,  della legge  23 agosto
          1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri),
          pubblicata    nel  supplemento    ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".