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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1998, n. 512

Modificazione all'articolo 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1983.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-1999
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 11-3-1999
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto  il  regolamento per  la  fabbricazione  e l'emissione  delle
monete e  dei biglietti a  debito dello Stato, approvato  con decreto
del Ministro  del tesoro  30 luglio  1983, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale - n. 298 del 29
ottobre 1983;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto che  la commissione  di cui  all'articolo 28  del predetto
regolamento  debba essere  integrata  con un  esperto con  specifiche
competenze nel campo della monetazione metallica in euro;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con  nota n.  505003 in  data 30  novembre 1998,  ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'articolo 28  del regolamento  per la fabbricazione  e l'emissione
delle  monete e  dei biglietti  a debito  dello Stato,  approvato con
decreto del  Ministro del  tesoro 30 luglio  1983, e'  sostituito dal
seguente:
  "Art. 28.  - La commissione  permanente tecnicoartistica di  cui al
regio decreto 29 gennaio 1905, n.  27, e successive modifiche, che ha
il  compito  di  esaminare  i  tipi  delle  nuove  monete  metalliche
nazionali  ed  i relativi  conii  e  di  pronunziarsi su  ogni  altro
argomento  affine  o attinente  alla  monetazione,  e' composta  come
appresso:
   presidente:
  il  Sottosegretario  di Stato  per  il  tesoro,  il bilancio  e  la
programmazione economica;
   vice presidente:
    il direttore generale del tesoro;
   membri:
  due dirigenti dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,  di   cui  uno   appositamente  delegato,
sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del tesoro in
caso di sua assenza o impedimento;
  il presidente ed il  direttore generale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali
almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni;
  un  esperto con  specifiche  competenze in  materia di  monetazione
metallica in euro;
  un  rappresentante  del  Ministero  per   i  beni  e  le  attivita'
culturali;
  un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali;
    un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma;
  un rappresentante dell'insigne Accademia nazio- nale di San Luca;
    il direttore della sezione Zecca.
  Le mansioni  di segretario della  commissione sono espletate  da un
funzionario  dell'amministrazione del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione economica".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La legge  20 aprile  1978, n.   154, concernente    la
          costituzione   della      Sezione     Zecca     nell'ambito
          dell'Istituto   Poligrafico   dello  Stato,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n.  124 del 6
          maggio l978. L'art. 11 cosi' dispone:
            "Art.  11.  -  Una  cassa  speciale,   dipendente   dalla
          Direzione  generale  del tesoro, denominata "Cassa speciale
          per le monete ed  i  biglietti  a  debito    dello  Stato",
          custodisce i  biglietti e  le monete  a debito dello Stato.
            La  cassa speciale  custodisce le  monete ed  i biglietti
          di  nuova fabbricazione forniti dall'Istituto Poligrafico e
          Zecca dello Stato - Zecca ed officine cartevalori -   ed  i
          biglietti  logori  ritirati dalla circolazione  sino a  che
          non  venga provveduto  alla distruzione  di essi. La  cassa
          speciale provvedera'   inoltre  al  ritiro    delle  monete
          dichiarate    fuori corso  legale  da demonetizzare  presso
          la  sezione Zecca.
            La     cassa  speciale     e'  tenuta      alla   diretta
          somministrazione  delle  monete  e  dei  biglietti a debito
          dello Stato a tutte le tesorerie.
            L'Istituto    Poligrafico    e    Zecca  dello      Stato
          approntera'  locali idonei ed  attrezzature per l'attivita'
          della    cassa  speciale, presso la quale  sara' distaccato
          personale operaio  dell'Istituto medesimo.   Ove   occorra,
          i    conseguenti    rapporti   saranno   regolati  mediante
          apposite  convenzioni da  stipulare  tra il  Ministero  del
          tesoro  e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  e  da
          approvare con decreto del  Ministro del  tesoro.  Per  tali
          convenzioni   non  e' dovuto  il pagamento  dell'imposta di
          registro   e della   tassa   di bollo    sulle  concessioni
          governative.
            Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
          di Stato, saranno emanate nuove  norme regolamentari per la
          fabbricazione  e  la emissione dei biglietti e delle monete
          di Stato, nonche' per regolare i rapporti tra  il Tesoro  e
          la sezione  Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso
          legale  di  speciale  scelta  da  cedere a privati, enti ed
          associazioni".
            - Il regolamento per  la    fabbricazione  e  l'emissione
          delle  monete  e dei   biglietti a  debito  dello Stato  e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          298 del 29 ottobre 1983.
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   come   modificato  dall'art.  74  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Il regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, che istituisce
          presso  il Ministero     del   tesoro    una    commissione
          reale    permanente tecnicoartistica per l'esame  dei conii
          delle monete e  per lo studio delle  questioni   affini   o
          attinenti   alla   monetazione,  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1905.
   Roma, 15 dicembre 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
  Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione  economica,  foglio
n. 169