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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1998, n. 501

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2003)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 33  della legge 31 dicembre 1996,  n. 675, recante
tutela delle persone e di  altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
  Ritenuto che,  ai sensi del  comma 3  del citato articolo  33 della
legge n.  675 del 1996,  con regolamento  da adottare entro  tre mesi
dalla data di  entrata in vigore della predetta  legge, devono essere
emanate  norme  concernenti   l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Ufficio  del  Garante  per  la protezione  dei  dati  personali,
nonche' la riscossione dei diritti  di segreteria e la gestione delle
spese, anche in deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale
dello Stato;
  Ritenuto che,  ai sensi del  citato comma 3 dell'articolo  33 della
legge n. 675 del 1996, devono essere previste le norme concernenti il
procedimento dinanzi al Garante di cui  all'articolo 29, commi da 1 a
5, della medesima legge, secondo  modalita' tali da assicurare, nella
speditezza  del   procedimento  medesimo,   il  pieno   rispetto  del
contraddittorio tra  le parti interessate,  nonche' le norme  volte a
precisare   le  modalita'   per  l'esercizio   dei  diritti   di  cui
all'articolo 13 della legge stessa  e per l'invio della notificazione
dei  trattamenti di  dati  personali per  via  telematica o  mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
con altro idoneo sistema;
  Considerato che il regolamento  deve disciplinare ulteriori aspetti
riguardanti,  tra  l'altro,  l'inoltro  della  notificazione  per  il
tramite  delle   camere  di   commercio,  industria,   artigianato  e
agricoltura, la  misura del  contributo spese  per l'accesso  ai dati
personali,  la  determinazione  delle   indennita'  di  funzione  del
presidente e dei componenti del  Garante, le modalita' di svolgimento
degli accessi alle banche di dati, delle ispezioni e delle verifiche,
nonche'  la  custodia di  determinati  atti  e documenti,  ai  sensi,
rispettivamente, degli articoli 7, comma 5, 13, comma 2, 30, comma 6,
e 32, commi 3 e 7, della legge n. 675 del 1996;
  Visto l'articolo  17, comma  1, lettera b),  della legge  23 agosto
1988, n. 400;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con i  Ministri  di  grazia e  giustizia,  del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai  fini del  presente regolamento  si applicano  le definizioni
elencate nell'articolo  1 della  legge 31 dicembre  1996, n.  675, di
seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende, altresi':
  a) per  "presidente", il presidente  del Garante per  la protezione
dei dati personali;
  b) per "componenti", i componenti del Garante per la protezione dei
dati personali;
  c) per "Ufficio", l'Ufficio del  Garante per la protezione dei dati
personali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il comma    5  dell'art.    87  della    Costituzione
          stabilisce    che il Presidente della  Repubblica promulghi
          le leggi  ed emani  i decreti aventi valore di  legge  e  i
          regolamenti.
            -  Si  trascrive  il  testo dell'art.   33 della legge 31
          dicembre 1996,  n.  675,    e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  recante:  "Tutela delle persone   o di altri
          soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali":
            "Art. 33 (Ufficio del Garante). - 1. Alle dipendenze  del
          Garante  e'  posto   un ufficio   composto   da  dipendenti
          dello   Stato   e  di    altre  amministrazioni  pubbliche,
          collocati  fuori ruolo nelle forme previste dai  rispettivi
          ordinamenti,   il   cui servizio   presso    il    medesimo
          ufficio    e'  equiparato    ad ogni   effetto di   legge a
          quello prestato nelle    rispettive  amministrazioni     di
          provenienza.    Il  relativo contingente e' determinato, in
          misura non superiore a quarantacinque unita',  su  proposta
          del  Garante    medesimo,  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei  Ministri, di concerto con i  Ministri    del
          tesoro  e  per  la  funzione pubblica, entro novanta giorni
          dalla data  di  elezione  del    Garante.  Il    segretario
          generale    puo'  essere    scelto  anche    tra magistrati
          ordinari o amministrativi.
            2. Le spese di funzionamento   dell'Ufficio  del  Garante
          sono poste a carico di un fondo stanziato a  tale scopo nel
          bilancio  dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del   Ministero   del   tesoro.   Il
          rendiconto  della  gestione  finanziaria    e'  soggetto al
          controllo della Corte dei conti.
            3.  Le   norme   concernenti   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento  dell'Ufficio  del   Garante, nonche'  quelle
          dirette a  disciplinare la riscossione   dei  diritti    di
          segreteria    e la  gestione delle  spese, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla  contabilita' generale dello Stato,
          sono  adottate  con    regolamento  emanato   con   decreto
          del Presidente della Repubblica, entro tre  mesi dalla data
          di   entrata  in  vigore  della    presente  legge,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  su    proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro,  di grazia e giustizia  e dell'interno, e su parere
          conforme del Garante stesso.   Nel  medesimo    regolamento
          sono   altresi'     previste  le     norme  concernenti  il
          procedimento dinanzi al  Garante di cui  all'art. 29, commi
          da  1  a  5,  secondo   modalita'   tali   da   assicurare,
          nella speditezza  del   procedimento  medesimo,   il  pieno
          rispetto    del contraddittorio tra   le parti interessate,
          nonche' le norme   volte a  precisare  le  modalita'  della
          notificazione  di  cui  all'art.  7,  per  via telematica o
          mediante supporto magnetico o    lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
          Consiglio  di  Stato sullo  schema di  regolamento e'  reso
          entro   trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;
          decorso  tale  termine  il regolamento puo' comunque essere
          emanato.
            4. Nei casi in cui la   natura tecnica o  la  delicatezza
          dei  problemi  lo  richiedano,  il Garante puo'   avvalersi
          dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati  in  base
          alle vigenti tariffe professionali.
            5.    Per l'espletamento   dei propri  compiti, l'Ufficio
          del Garante puo'  avvalersi  di  sistemi  automatizzati  ad
          elaborazione informatica e di  strumenti telematici  propri
          ovvero,    salvaguardando  le    garanzie  previste   dalla
          presente   legge,    appartenenti      all'Autorita'    per
          l'informatica    nella  pubblica   amministrazione  o,   in
          caso   di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
            6. Il  personale addetto  all'Ufficio del  Garante ed   i
          consulenti  sono   tenuti  al  segreto  su  tutto  cio'  di
          cui   siano   venuti   a conoscenza,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  in  ordine  a  banche  di  dati  e  ad
          operazioni di trattamento".
            -   Il testo   dell'art.   29 della   citata  legge    n.
          675/1996 e'  il seguente:
            "Art. 29  (Tutela). -  1. I  diritti di cui  all'art. 13,
          comma 1, possono essere  fatti valere dinanzi all'autorita'
          giudiziaria  o  con  ricorso  al   Garante. Il ricorso   al
          Garante non puo'  essere proposto qualora, per  il medesimo
          oggetto  e tra   le stesse parti,   sia  stata  gia'  adita
          l'autorita' giudiziaria.
            2.  Salvi  i    casi  in  cui  il  decorso  del   termine
          esporrebbe   taluno   a   pregiudizio       imminente    ed
          irreparabile, il  ricorso al  Garante puo' essere  proposto
          solo    dopo    che siano   decorsi   cinque giorni   dalla
          richiesta   avanzata     sul    medesimo      oggetto    al
          responsabile.    La  presentazione    del  ricorso    rende
          improponibile  un'ulteriore domanda dinanzi   all'autorita'
          giudiziaria  tra   le   stesse   parti e   per  il medesimo
          oggetto.
            3.  Nel  procedimento  dinanzi al Garante il titolare, il
          responsabile e l'interessato   hanno  diritto  di    essere
          sentiti,  personalmente  o a mezzo di procuratore speciale,
          e hanno facolta' di presentare memorie o   documenti.    Il
          Garante      puo'      disporre,      anche      d'ufficio,
          l'espletamento di perizie.
            4.  Assunte  le  necessarie   informazioni il    Garante,
          se    ritiene fondato  il  ricorso,  ordina  al titolare  e
          al  responsabile,  con decisione  motivata,  la  cessazione
          del    comportamento    illegittimo,  indicando  le  misure
          necessarie     a  tutela  dei  diritti  dell'interessato  e
          assegnando    un  termine    per  la  loro    adozione.  Il
          provvedimento  e'  comunicato  senza  ritardo  alle   parti
          interessate, a cura dell'Ufficio del Garante. La    mancata
          pronuncia  sul ricorso,  decorsi venti giorni dalla data di
          presentazione, equivale a rigetto.
            5.  Se la  particolarita' del   caso   lo richiede,    il
          Garante    puo'  disporre in via   provvisoria il blocco in
          tutto o  in parte di taluno  dei  dati  ovvero  l'immediata
          sospensione    di una o piu' operazioni del trattamento. Il
          provvedimento cessa di  avere  ogni  effetto  se,  entro  i
          successivi  venti  giorni,  non e' adottata la decisione di
          cui  al  comma  4  ed  e'  impugnabile  unitamente  a  tale
          decisione.
            6. Avverso il provvedimento espresso o  il rigetto tacito
          di  cui  al  comma  4, il titolare o  l'interessato possono
          proporre opposizione al tribunale  del luogo   ove  risiede
          il  titolare,    entro  il   termine di trenta giorni dalla
          data di comunicazione del  provvedimento o dalla  data  del
          rigetto  tacito.    L'opposizione non sospende l'esecuzione
          del provvedimento.
            7.   Il tribunale   provvede   nei modi   di  cui    agli
          articoli  737   e seguenti del codice  di procedura civile,
          anche in  deroga al divieto di cui   all'articolo  4  della
          legge    20  marzo  1865,  n.   2248, allegato E), e   puo'
          sospendere, a richiesta,   l'esecuzione del  provvedimento.
          Avverso  il  decreto del tribunale e' ammesso unicamente il
          ricorso per cassazione.
            8. Tutte le controversie, ivi   comprese quelle  inerenti
          il  rilascio  dell'autorizzazione   di    cui  all'articolo
          22,    comma    1,       o     che  riguardano,   comunque,
          l'applicazione  della   presente legge,  sono di competenza
          dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
            9.  Il danno   non patrimoniale   e'   risarcibile  anche
          nei casi  di violazione dell'articolo 9".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge n.
          675/1996:
            "Art.  13    (Diritti  dell'interessato).   -   1.     In
          relazione    al trattamento di dati personali l'interessato
          ha diritto:
            a)   di conoscere,    mediante    accesso  gratuito    al
          registro  di    cui  all'art.  31,  comma  1, lettera   a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
            b)  di essere  informato su  quanto indicato  all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) e h);
            c)    di  ottenere,    a  cura    del    titolare o   del
          responsabile,  senza ritardo:
            1)   la conferma    dell'esistenza  o    meno    di  dati
          personali  che    lo  riguardano,  anche    se non   ancora
          registrati,  e la  comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi dati e della  loro origine, nonche'  della  logica
          e  delle    finalita' su   cui si  basa il  trattamento; la
          richiesta puo'  essere rinnovata,   salva l'esistenza    di
          giustificati  motivi,  con intervallo non minore di novanta
          giorni;
            2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
          il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di    legge,
          compresi  quelli  di cui non e' necessaria la conservazione
          in relazione   agli scopi per i quali  i  dati  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati;
            3)  l'aggiornamento, la  rettificazione  ovvero,  qualora
          vi  abbia interesse, l'integrazione dei dati;
            4) l'attestazione che  le operazioni di cui ai numeri  2)
          e 3) sono state  portate  a  conoscenza,  anche per  quanto
          riguarda    il    loro contenuto, di coloro ai quali i dati
          sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui
          tale adempimento si  riveli    impossibile  o  comporti  un
          impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
            d)    di opporsi,   in   tutto o   in parte,  per  motivi
          legittimi,  al trattamento  dei   dati  personali   che  lo
          riguardano,     ancorche'  pertinenti  allo   scopo   della
          raccolta;
            e)  di  opporsi, in  tutto  o  in  parte,  al trattamento
          di    dati personali   che   lo   rig  uardano, previsto  a
          fini   di   informazione commerciale   o    di  invio    di
          materiale    pubblicitario o   di   vendita diretta  ovvero
          per  il   compimento   di ricerche   di   mercato   o    di
          comunicazione    commerciale    interattiva   e di   essere
          informato  dal titolare,  non oltre  il  momento in  cui  i
          dati    sono  comunicati   o diffusi, della possibilita' di
          esercitare gratuitamente tale diritto.
            2. Per  ciascuna richiesta di  cui al comma   1,  lettera
          c),    n. 1), puo'   essere   chiesto  all'interessato, ove
          non  risulti   confermata l'esistenza   di dati   che    lo
          riguardano,   un  contributo spese,  non superiore ai costi
          effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro  i
          limiti  stabiliti dal   regolamento di    cui  all'articolo
          33, comma 3.
            3.   I  diritti  di  cui  al comma  1  riferiti  ai  dati
          personali  concernenti  persone  decedute  possono   essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
            4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di    cui  al  comma  1
          l'interessato puo' conferire,   per  iscritto,    delega  o
          procura a  persone fisiche  o ad associazioni.
            5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
          esercenti la  professione  di  giornalista,   limitatamente
          alla  fonte  della notizia".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 7, comma 5,   della
          citata legge n.  675/1996:
            "5. I   soggetti tenuti  ad    iscriversi  o  che  devono
          essere  annotati  nel   registro   delle imprese   di   cui
          all'articolo 2188  del  codice civile,  nonche' coloro  che
          devono  fornire le  informazioni di  cui all'art. 8,  comma
          8, lettera  d), della  legge 29 dicembre   1993, n.    580,
          alle   camere  di    commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, possono effettuare la notificazione  per    il
          tramite  di  queste  ultime, secondo le modalita' stabilite
          con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.  I  piccoli
          imprenditori   e   gli   artigiani  possono  effettuare  la
          notificazione  anche  per  il  tramite   delle   rispettive
          rappresentanze   di   categoria;  gli  iscritti  agli  albi
          professionali anche per il tramite dei   rispettivi  ordini
          professionali.  Resta  in ogni  caso ferma  la disposizione
          di cui al comma 3".
            - Il testo del   comma 6 dell'art. 30  della  legge    n.
          675/1996 e' il seguente:
            "6.  Al presidente compete una indennita' di funzione non
          eccedente, nel   massimo, la   retribuzione   spettante  al
          primo  presidente    della  Corte  di cassazione. Ai membri
          compete un'indennita'  di  funzione  non  eccedente,    nel
          massimo,     i   due   terzi   di    quella   spettante  al
          presidente.  Le  predette  indennita'    di  funzione  sono
          determinate,  con il regolamento di  cui all'art. 33, comma
          3, in  misura tale da poter  essere  corrisposte  a  carico
          degli ordinari stanziamenti".
            -  Si  riporta  il    testo dei commi 2 e 7 dell'art.  32
          della legge n.  675/1996 e' il seguente:
            "2.  Il Garante,  qualora  ne  ricorra la  necessita'  ai
          fini  del controllo del   rispetto  delle  disposizioni  in
          materia  di  trattamento  dei dati personali, puo' disporre
          accessi alle banche di dati o altre ispezioni  e  verifiche
          nei  luoghi  ove  si  svolge  il    trattamento o nei quali
          occorre   effettuare   rilevazioni  comunque    utili    al
          medesimo  controllo,  avvalendosi,  ove  necessario,  della
          collaborazione di altri organi dello Stato".
            "7.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma  6  non   sono
          delegabili.  Qualora  risulti necessario   in ragione della
          specificita'   della verifica,  il  membro  designato  puo'
          farsi    assistere da personale specializzato che e' tenuto
          al segreto ai  sensi dell'art. 33, comma  6. Gli atti  e  i
          documenti   acquisiti   sono  custoditi  secondo  modalita'
          tali  da assicurarne la   segretezza e    sono  conoscibili
          dal  presidente   e dai membri del Garante e, se necessario
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
          numero   delimitato   di  addetti     al  relativo  ufficio
          individuati  dal    Garante   sulla    base   di    criteri
          definiti  dal regolamento  di  cui  all'art.  33, comma  3.
          Per  gli  accertamenti relativi agli organismi e ai dati di
          cui  all'art.  4, comma 1, lettera b), il  membro designato
          prende visione degli   atti e   dei documenti  rilevanti  e
          riferisce oralmente nelle riunioni del Garante".
            -    Il comma   1 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempreche'  non
          si  tratti di  materie comunque riservate  alla  competenza
          regionale;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
           Nota all'art. 1:
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 della citata legge n.
          675/1996:
            "Art.    1   (Finalita'   e   definizioni).    -   1.  La
          presente  legge garantisce  che  il trattamento  dei   dati
          personali  si   svolga   nel rispetto   dei diritti,  delle
          liberta'   fondamentali, nonche'   della  dignita'    delle
          persone    fisiche,    con   particolare riferimento   alla
          riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi'
          i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro  ente  o
          associazione.
             2. Ai fini della presente legge si intende:
            a)  per  ''banca di dati'',  qualsiasi complesso di  dati
          personali, ripartito  in  una o   piu'   unita'   dislocate
          in  uno o  piu'  siti, organizzato  secondo una  pluralita'
          di      criteri   determinati     tali  da  facilitarne  il
          trattamento;
            b)  per   ''trattamento'',   qualunque    operazione    o
          complesso    di operazioni,  svolti con  o  senza l'ausilio
          di    mezzi  elettronici    o  comunque      automatizzati,
          concernenti        la   raccolta,       la   registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,  l'elaborazione,   la
          modificazione,  la     selezione,     l'estrazione,      il
          raffronto,     l'utilizzo, l'interconnessione, il   blocco,
          la    comunicazione, la   diffusione, la cancellazione e la
          distruzione di dati;
            c)  per  ''dato   personale'',   qualunque   informazione
          relativa    a  persona  fisica,  persona giuridica, ente od
          associazione,  identificati  o    identificabili,     anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a qualsiasi   altra
          informazione,     ivi     compreso     un     numero     di
          identificazione personale;
            d) per   ''titolare'', la persona    fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente, associazione  od organismo cui competono le decisioni
          in  ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
          di  dati    personali,  ivi  compreso  il   profilo   della
          sicurezza;
            e)  per  ''responsabile'', la persona fisica,  la persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
            f) per  ''interessato'', la  persona fisica, la   persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
            g) per ''comunicazione'',  il dare conoscenza dei    dati
          personali  a uno   o   piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in qualunque  forma,  anche mediante  la
          loro  messa a  disposizione  o consultazione;
            h)  per ''diffusione'',  il dare   conoscenza dei    dati
          personali   a soggetti indeterminati,  in qualunque  forma,
          anche  mediante     la  loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
            i)  per   ''dato anonimo'', il  dato che in  origine, o a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile;
            l)    per    ''blocco'',   la   conservazione  di    dati
          personali    con  sospensione  temporanea  di  ogni   altra
          operazione del trattamento;
            m)   per  ''Garante'',  l'autorita'  istituita  ai  sensi
          dell'art. 30".