stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n. 8

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 (in G.U. 27/03/1999, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di  emanare
disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di
assicurare  la  corretta  gestione  finanziaria  degli  enti  locali,
nonche'  in  materia   di  funzionalita'  dei  medesimi   enti  e  di
operativita' degli organi di enti pubblici previdenziali;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri   dell'interno  e   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione economica, di concerto con  i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il termine  per la deliberazione del bilancio  di previsione per
l'anno 1999  degli enti locali  e' differito  al 31 marzo  1999. Sono
altresi'  differiti  al  31  marzo  1999:  il  termine  previsto  per
deliberare le tariffe, le aliquote di  imposta per i tributi locali e
per i  servizi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale prevista
dall'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.  360, e  per  l'approvazione  dei regolamenti  il  cui termine  di
scadenza e'  stabilito contestualmente alla data  della deliberazione
del bilancio, relativamente all'anno 1999.
  2. I regolamenti, le tariffe, le  aliquote di imposta per i tributi
locali e  per i servizi locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale
prevista  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
settembre  1998, n.  360, deliberati  entro  il 31  marzo 1999  hanno
effetto dal 1 gennaio 1999.
  3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997,
n. 328, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 novembre 1997,
n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
  4.  Per  l'anno  1999 l'esercizio  provvisorio  e'  automaticamente
autorizzato sino al 30 aprile 1999.