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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. 486

Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
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Testo in vigore dal: 29-1-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo  1, comma  126, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, in  base al quale con  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri  sono   definite  le  modalita'  di   versamento  all'erario
dell'importo corrispondente  alla riduzione per prestazioni  rese dai
pubblici dipendenti;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, recante delega di  funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri al  Ministro  per  la funzione  pubblica  e gli  affari
regionali;
  Considerata la  necessita' di  definire le modalita'  di versamento
all'erario degli  importi corrispondenti alla riduzione  dei compensi
di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il  parere del Consiglio  di Stato n. 131/98,  espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio
1998;
  Sulla proposta del  Ministro per la funzione pubblica  e gli affari
regionali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione della norma
  1. Il  presente regolamento, ai  sensi dell'articolo 1,  comma 126,
della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  disciplina le  modalita' di
versamento all'erario dell'importo  corrispondente alla riduzione dei
compensi   attribuiti   dalle   pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
  2.  La  riduzione dei  compensi  di  cui  al  comma 1  deve  essere
effettuata   anche  nei   confronti  dei   dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni diverse da quelle  indicate dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo  1, comma  126, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, in  base al quale con  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri  sono   definite  le  modalita'  di   versamento  all'erario
dell'importo corrispondente  alla riduzione per prestazioni  rese dai
pubblici dipendenti;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, recante delega di  funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri al  Ministro  per  la funzione  pubblica  e gli  affari
regionali;
  Considerata la  necessita' di  definire le modalita'  di versamento
all'erario degli  importi corrispondenti alla riduzione  dei compensi
di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il  parere del Consiglio  di Stato n. 131/98,  espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio
1998;
  Sulla proposta del  Ministro per la funzione pubblica  e gli affari
regionali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione della norma
  1. Il  presente regolamento, ai  sensi dell'articolo 1,  comma 126,
della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  disciplina le  modalita' di
versamento all'erario dell'importo  corrispondente alla riduzione dei
compensi   attribuiti   dalle   pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
  2.  La  riduzione dei  compensi  di  cui  al  comma 1  deve  essere
effettuata   anche  nei   confronti  dei   dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni diverse da quelle  indicate dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.