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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 10/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
novembre  1997, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  280 del  1
dicembre 1997;
  Visto il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni  e le province autonome, nella seduta  del 19 marzo
1998;
  Considerata la necessita' di  armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
  Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo
sviluppo di  modalita' alternative  di trasporto  di persone  e merci
svolto dalle ferrovie;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 14  settembre
1998;
  Ritenuto  di   dover  adeguare   il  testo  del   regolamento  alle
osservazioni  formulate dal  Consiglio di  Stato, tranne  che per  la
osservazione relativa  alla salvezza del precedente  regime giuridico
delle  costruzioni  e degli  edifici,  in  quanto in  precedenza  non
sussisteva   alcuna  specifica   normativa   riguardante  il   rumore
ferroviario, e per  quella relativa all'articolo 2,  comma 1, lettera
b),  in   quanto  l'intento   del  regolamento   e'  quello   di  non
ricomprendere  nella  particolare   disciplina  delle  infrastrutture
esistenti  anche quelle  che  non siano  effettivamente in  esercizio
all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro  della  sanita'  ed  il   Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
  a)  infrastruttura:   l'insieme  di  materiale   rotabile,  binari,
stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
  b)  infrastruttura esistente:  quella  effettivamente in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  d)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno  ad  un  edificio
destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita'  umane, fatta eccezione per  gli ambienti destinati
ad attivita' produttive per i quali  resta ferma la disciplina di cui
al  decreto legislativo  15 agosto  1991,  n. 277,  salvo per  quanto
concerne l'immissione di  rumore da sorgenti sonore  esterne a locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
  e)  ricettore: qualsiasi  edificio  adibito  ad ambiente  abitativo
comprese  le relative  aree  esterne di  pertinenza,  o ad  attivita'
lavorativa  o  ricreativa;   aree  naturalistiche  vincolate,  parchi
pubblici ed  aree esterne destinate  ad attivita' ricreative  ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali
edificabili gia' individuate dai  vigenti piani regolatori generali e
loro varianti  generali, vigenti  al momento della  presentazione dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera  b), ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore  del presente decreto per le  infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a);
  f)  affiancamento  di  infrastrutture   di  nuova  realizzazione  a
infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o
confluenti,  tra  le  quali  non  esistono  aree  intercluse  non  di
pertinenza delle infrastrutture stesse;
  g) variante: costruzione di un  nuovo tratto in sostituzione di uno
esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a
5 km;
  h)  area edificata:  raggruppamento continuo  di edifici,  anche se
intervallato da strade, piazze, giardini  o simili, costituito da non
meno  di 25  edifici adibiti  ad  ambiente abitativo  o ad  attivita'
lavorativa o ricreativa;
  i)  LAmax:  il  maggiore  livello  sonoro  pesato  A,  misurato  al
passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
novembre  1997, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  280 del  1
dicembre 1997;
  Visto il parere  della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni  e le province autonome, nella seduta  del 19 marzo
1998;
  Considerata la necessita' di  armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
  Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo
sviluppo di  modalita' alternative  di trasporto  di persone  e merci
svolto dalle ferrovie;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 14  settembre
1998;
  Ritenuto  di   dover  adeguare   il  testo  del   regolamento  alle
osservazioni  formulate dal  Consiglio di  Stato, tranne  che per  la
osservazione relativa  alla salvezza del precedente  regime giuridico
delle  costruzioni  e degli  edifici,  in  quanto in  precedenza  non
sussisteva   alcuna  specifica   normativa   riguardante  il   rumore
ferroviario, e per  quella relativa all'articolo 2,  comma 1, lettera
b),  in   quanto  l'intento   del  regolamento   e'  quello   di  non
ricomprendere  nella  particolare   disciplina  delle  infrastrutture
esistenti  anche quelle  che  non siano  effettivamente in  esercizio
all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con  il
Ministro  della  sanita'  ed  il   Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
  a)  infrastruttura:   l'insieme  di  materiale   rotabile,  binari,
stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;
  b)  infrastruttura esistente:  quella  effettivamente in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  d)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno  ad  un  edificio
destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita'  umane, fatta eccezione per  gli ambienti destinati
ad attivita' produttive per i quali  resta ferma la disciplina di cui
al  decreto legislativo  15 agosto  1991,  n. 277,  salvo per  quanto
concerne l'immissione di  rumore da sorgenti sonore  esterne a locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
  e)  ricettore: qualsiasi  edificio  adibito  ad ambiente  abitativo
comprese  le relative  aree  esterne di  pertinenza,  o ad  attivita'
lavorativa  o  ricreativa;   aree  naturalistiche  vincolate,  parchi
pubblici ed  aree esterne destinate  ad attivita' ricreative  ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali
edificabili gia' individuate dai  vigenti piani regolatori generali e
loro varianti  generali, vigenti  al momento della  presentazione dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera  b), ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore  del presente decreto per le  infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a);
  f)  affiancamento  di  infrastrutture   di  nuova  realizzazione  a
infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o
confluenti,  tra  le  quali  non  esistono  aree  intercluse  non  di
pertinenza delle infrastrutture stesse;
  g) variante: costruzione di un  nuovo tratto in sostituzione di uno
esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a
5 km;
  h)  area edificata:  raggruppamento continuo  di edifici,  anche se
intervallato da strade, piazze, giardini  o simili, costituito da non
meno  di 25  edifici adibiti  ad  ambiente abitativo  o ad  attivita'
lavorativa o ricreativa;
  i)  LAmax:  il  maggiore  livello  sonoro  pesato  A,  misurato  al
passaggio del treno facendo uso della costante di tempo "veloce".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.