stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 442

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2013)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-1-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 12 giugno  1990, n. 146, e successive modificazioni,
recante  norme sull'esercizio  del  diritto di  sciopero nei  servizi
pubblici essenziali  e sulla  salvaguardia dei diritti  della persona
costituzionalmente   tutelati.  Istituzione   della  commissione   di
garanzia dell'attuazione  della legge,  ed in  particolare l'articolo
12, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita la commissione di cui all'articolo 12 della citata legge n.
146 del 1990;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento:
  a) l'espressione  "commissione" indica  la commissione  di garanzia
per l'attuazione della legge sullo sciopero;
  b)   l'espressione   "presidente"   indica  il   presidente   della
commissione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariato il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito  secondo la  legge,   dichara
          lo stato  di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Il  testo dell'art. 12,  comm 5, della  legge 12 giugno
          1990,  n.  146, cosi'  come sostituito  dall'art. 17, comma
          12, della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
            "5.  La   commissione   provvede all'autonoma    gestione
          delle    spese relative   al   proprio   funzionamento, nei
          limiti  degli  staziamenti previsti da  un apposito   fondo
          istituito  a    tale  scopo    nel bilancio dello Stato. Il
          rendiconto della    gestione  finanziaria  e'  soggetto  al
          controllo  della  Corte    dei  conti. Le norme dirette   a
          disciplinare la gestione  delle  spese,  anche  in   deroga
          alle    disposizioni    sulla contabilita'   generale dello
          Stato, sono  approvate con   decreto del  Presidente  della
          Repubblica  da  emanarsi    ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del Consiglio   dei  Ministri di  concerto  con
          il Ministro  del  tesoro, sentita la predetta commissione".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".