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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 28/04/2024
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  • LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
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    DEFINITI IN SEDE LOCALE
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  • ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
    ADIBITI AD USO ABITATIVO
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Testo in vigore dal: 29-1-2002
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  I  contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
di  seguito  denominati  "contratti  di  locazione", sono stipulati o
rinnovati,  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
  2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e
13 della presente legge non si applicano:
    a)  ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi  della  legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina  di  cui  agli  articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora  non  siano  stipulati secondo le modalita' di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
    b)  agli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica, ai quali si
applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
    c) agli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche.
  3.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, ((4-bis,)) 7 e 13
della  presente  legge  non  si  applicano  ai contratti di locazione
stipulati  dagli enti locali in qualita' di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A  tali  contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  per  la stipula di validi contratti di locazione e' richiesta
la forma scritta.