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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. 414

Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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Testo in vigore dal: 4-12-1998
al: 18-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  8  della  legge  24  aprile  1998, n. 128 (legge
comunitaria 1995/1997);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 697;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 698;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  di  grazia  e giustizia, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, e' punita con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire otto milioni a lire
quarantotto milioni.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, e' punita con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire tre milioni a lire
diciotto milioni.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non puo'   avvenire    se  non    con
          determinazione    dei  principi    e    criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee"
          (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 8 cosi' recita:
            "Art.    8  (Delega    al   Governo per   la   disciplina
          sanzionatoria  di violazioni di disposizioni  comunitarie).
          - 1. Al  fine di assicurare la  piena  integrazione   delle
          norme    comunitarie    nell'ordinamento  nazionale,     il
          Governo,  fatte   salve   le   norme penali   vigenti,   e'
          delegato ad emanare,  entro due anni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente   legge,   disposizioni   recanti
          sanzioni     penali   o amministrative per le violazioni di
          direttive  delle   Comunita'   europee   attuate   in   via
          regolamentare  o  amministrativa  ai  sensi  della legge 22
          febbraio 1994, n.  1 46, della legge 6 febbraio   1996,  n.
          52,  nonche'  della presente  legge e per  le violazioni di
          regolamenti comunitari vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
            2.  La  delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati a norma dell'art. 14    della  legge    23  agosto
          1988,  n.   400, su   proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,     o  del  Ministro   competente   per   il
          coordinamento    delle  politiche    comunitarie,   e   del
          Ministro  di grazia  e  giustizia,   di   concerto con    i
          Ministri  competenti  per materia; i decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c)".
            -  Il    D.P.R.  21  dicembre    1996,  n.   697,   reca:
          "Regolamento  recante  norme    di      attuazione    della
          direttiva  92/34/CEE    relativa  alla  commercializzazione
          delle   piantine   da   frutto  destinate   alla produzione
          e dei relativi materiali di moltiplicazione".
            -  Il    D.P.R.  21  dicembre    1996,  n.   698,   reca:
          "Regolamento  recante  norme    di      attuazione    della
          direttiva  92/33/CEE    relativa  alla  commercializzazione
          delle    piantine  di  ortaggi  e   dei  relativi materiali
          di moltiplicazione ad eccezione delle sementi".
            - Il decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  reca:
          "Conferimento  alle  regioni delle funzioni  amministrative
          in  materia  di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale".
           Nota all'art. 1:
            - L'art. 6, commi  1 e 3, del D.P.R. n. 697/1996  (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse), cosi' recitano:
            "Art.  6 (Obblighi   dei fornitori). - 1. I soggetti  che
          producono o commercializzano materiali  di  moltiplicazione
          di  piante  da frutto o le piante da frutto destinate  alla
          produzione di frutti, sono tenuti a:
            a) richiedere l'autorizzazione  al servizio fitosanitario
          regionale  competente     per  territorio,      presentando
          apposita   domanda      corredata  della     documentazione
          necessaria  a  comprovare che  i loro  prodotti rispondono,
          geneticamente  e    qualitativamente,   alle     condizioni
          prescritte dalla direttiva;
            b)   informare immediatamente  il  servizio fitosanitario
          nazionale  della  presenza    straordinaria  di   eventuali
          organismi  nocivi previsti nella  direttiva  del  Consiglio
          del   21   dicembre  1976,  77/93/CEE concernente le misure
          di  protezione  contro l'introduzione negli Stati membri di
          organismi nocivi ai  vegetali ed ai prodotti  vegetali,  ed
          adottare tutti i provvedimenti che esso propone;
            c)    concedere  il   libero accesso   a tutti   i locali
          dell'azienda e degli stabilimenti  ai  soggetti  incaricati
          delle verifiche;
            d)  accompagnare  il  prodotto    commercializzato con il
          "documento di commercializzazione";
            e) tenere un registro in cui   annotare le  varieta'  non
          brevettate  e non  iscritte   nel  registro  nazionale  con
          le   loro   descrizioni  dettagliate  e  le  corrispondenti
          denominazioni;
            f)   conformarsi  a quanto  previsto  dall'art.  5, comma
          2,  della direttiva.
             2. (Omissis).
             3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:
            a)  tenere un   registro o   a conservare    i  documenti
          attestanti  le  operazioni di   acquisto, di   vendita e di
          consegna dei  materiali di moltiplicazione e  delle  piante
          da frutto;
            b)   possedere  strutture  atte   alla  conservazione  in
          vivo   del materiale di  moltiplicazione  delle  piante  da
          frutto".