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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 1998, n. 389

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2003)
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Testo in vigore dal: 9-11-1998
al: 31-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali, e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
  Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                      Disposizione transitoria

  1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 8 maggio 1998, n. 135, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi".
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 entra in vigore il giorno
stesso   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 novembre 1998
                              SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi recitano:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
            Puo' concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati personali".
            - La legge 6 ottobre 1998,  n. 344,  reca:  "Differimento
          del  termine  per l'esercizio della   delega prevista dalla
          legge  31 dicembre 1996, n. 676, in materia di  trattamento
          dei dati personali".
            -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita'  di   Governo   e   l'ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei Ministri. L'art. 14
          cosi' recita:
            "Art.  14    (Decreti  legislativi).  -   1.      decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con    la    denominazione      di   "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti.  In    relazione    al termine   finale stabilito
          dalla   legge   di   delegazione,   il   Governo    informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4. In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle   due Camere competenti per materia entro
          sessanta   giorni,      indicando    specificamente      le
          eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle
          direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Nota all'art. 1:
            - Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n.  675,
          si veda in note  alle premesse.  Il comma  5 dell'art.  41,
          come    modificato  dal decreto legislativo  8 maggio 1998,
          n. 135, recante  disposizioni in materia    di  trattamento
          di    dati particolari   da  parte di  soggetti pubblici, e
          cosi' come modificato dal presente decreto, recita:
            "Art.   41  (Disposizioni   transitorie).  -   1.   Fermo
          restando  l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
          29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
          consenso  dell'interessato  non  si      applicano       in
          riferimento        ai      dati      personali     raccolti
          precedentemente alla data di entrata  in vigore della legge
          stessa, o il  cui trattamento  sia iniziato  prima  di tale
          data.  Resta    salva  l'applicazione  delle   disposizioni
          relative    alla  comunicazione  e alla diffusione dei dati
          previste dalla presente legge.
            2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
          1 gennaio 1998,   le   notificazioni    prescritte    dagli
          articoli   7   e  28  sono effettuate  dal  1 gennaio  1998
          al  31  marzo   1998 ovvero,   per   i trattamenti  di  cui
          all'art.  5 riguardanti dati diversi  da quelli di cui agli
          articoli 22  e 24,  nonche' per quelli  di cui  all'art. 4,
          comma 1, lettere c), d) ed e), dal  1  aprile  1998  al  30
          giugno 1998 .
            3.  Le misure  minime di  sicurezza di  cui all'art.  15,
          comma  2, devono essere  adottate entro il  termine di  sei
          mesi dalla  data di entrata in  vigore del regolamento  ivi
          previsto.  Fino  al    decorso  di  tale  termine,   i dati
          personali devono   essere custoditi   in  maniera  tale  da
          evitare  un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma
          1.
            4. Le   misure di cui  all'art.    15,  comma  3,  devono
          essere  adottate entro il  termine di  sei mesi  dalla data
          di  entrata in  vigore dei regolamenti ivi previsti.
            5. Nei ventiquattro mesi successivi  alla data di entrata
          in  vigore della   presente legge,  i trattamenti  dei dati
          di cui   all'art. 22, comma 3,    ad  opera    di  soggetti
          pubblici,  esclusi gli  enti pubblici economici, e all'art.
          24,  possono    essere  proseguiti  anche  in assenza delle
          disposizioni di  legge ivi  indicate, previa  comunicazione
          al Garante.
            6. In  sede di prima  applicazione della presente  legge,
          fino  alla  elezione del Garante  ai sensi dell'art. 30, le
          funzioni  del  Garante  sono    svolte  dal      presidente
          dell'Autorita'      per   l'informatica     nella  pubblica
          amministrazione, fatta eccezione  per l'esame  dei  ricorsi
          di cui all'art. 29.
            7.    Le    disposizioni   della   presente   legge   che
          prevedono un'autorizzazione  del  Garante   si   applicano,
          limitatamente      alla  medesima  autorizzazione  e  fatta
          eccezione  per la disposizione di cui  all'art.  28,  comma
          4,  lettera  g),  a  decorrere dal   30 novembre 1997.   Le
          medesime    disposizioni  possono  essere  applicate    dal
          Garante  anche mediante   il  rilascio  di   autorizzazioni
          relative   a    determinate  categorie  di  titolari  o  di
          trattamenti.
            7-bis.   In sede  di  prima applicazione  della  presente
          legge,  le informative e   le comunicazioni di  cui    agli
          articoli  10, comma   3, e 27, comma 2, possono essere date
          entro il 30 novembre 1997".