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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 386

Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1998
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
4 e l'allegato E;
  Viste le  direttive 78/687/CEE e  78/686/CEE, del consiglio  del 25
luglio 1978, concernenti le attivita' di dentista;
  Vista la legge 31 ottobre 1988, n. 471;
  Vista la sentenza della Corte  di giustizia della Comunita' europea
del l giugno 1995, nella causa C-40/93;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri della sanita' e della pubblica istruzione e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. I  laureati in  medicina e  chirurgia immatricolati  al relativo
corso  di   laurea  negli   anni  accademici   1980-1981,  1981-1982,
1982-1983,  1983-1984  e  1984-1985,  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  professionale,   possono  iscriversi   all'albo  degli
odontoiatri  previo superamento  della prova  attitudinale di  cui al
comma 2, ripetibile una volta.
  2.  La  prova  attitudinale  di  cui  al  comma  1  consiste  nella
valutazione  del  curriculum  accademico   e  professionale  e  delle
conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:
  a)  adeguate   conoscenze  delle  scienze  sulle   quali  si  fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e in  particolare dei  principi relativi  alla misura  delle funzioni
biologiche, alla  valutazione di  fatti stabiliti  scientificamente e
all'analisi dei dati;
  b) adeguate  conoscenze della costituzione, della  fisiologia e del
comportamento  di persone  sane e  malate,  nonche' del  modo in  cui
l'ambiente naturale e  sociale influisce sullo stato  di salute della
persona, nella misura in cui cio' abbia rapporti con l'odontoiatria;
  c) adeguate conoscenze della struttura  e della funzione dei denti,
bocca, mascelle  e dei relativi  tessuti, sani e malati,  nonche' dei
loro rapporti con lo stato generale  di salute ed il benessere fisico
e sociale del paziente;
  d) adeguate  conoscenze delle discipline  e dei metodi  clinici che
forniscono un quadro  coerente delle anomalie, delle  lesioni e delle
malattie della bocca, delle mascelle  e dei relativi tessuti, nonche'
dell'odontologia   sotto   l'aspetto    preventivo,   diagnostico   e
terapeutico;
  e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
  3. Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro un anno
dalla data di  entrata in vigore del presente  decreto legislativo di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  sentita  la federazione  nazionale  dell'Ordine  dei
medici    chirurghi   e    degli    odontoiatri,   e'    disciplinata
l'organizzazione  della prova  di cui  al comma  2 che,  comunque, in
prima applicazione, dovra' tenersi entro  diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  4.  In  via  transitoria,  fino alla  conclusione  della  procedura
indicata al  comma 3, i beneficiari  della legge 31 ottobre  1988, n.
471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al
comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
  5.  L'esito negativo  per due  volte  della prova  comporta, per  i
beneficiari di cui  al comma 4, la cancellazione dall'albo  di cui al
comma 4.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive CEE, vengono   forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    La   legge   24   aprile    1998,   n.   128,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee.
          L'art. 4 cosi' recita:
            "Art. 4   (Delega al  Governo    per  l'esecuzione  delle
          sentenze  della  Corte    di  giustizia    delle  Comunita'
          europee).  - 1.  Il Governo  e' delegato  ad  emanare,  nel
          termine   di   cui   al   comma   1,   decreti  legislativi
          recanti    le norme correttive e  integrative necessarie ad
          adeguare  l'ordinamento  nazionale  alle   sentenze   della
          Corte     di  giustizia  delle  Comunita'  europee  di  cui
          all'allegato E, informandosi ai principi  e ai  criteri ivi
          affermati  nonche' a  quelli stabiliti nell'art. 2.
            2. I   decreti legislativi   di cui   al comma  1    sono
          emanati    con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
          1".
            L'allegato E cosi' recita:
                                                          "Allegato E
                 (Sentenze di condanna da eseguire)
        Sentenze                         Oggetto
            -                               -
1) 1 giugno 1995        Violazione art. 1 della direttiva 78/687/CEE
  (causa 40/93)          e art. 19 della direttiva 78/686/CEE
                         (attivita' di dentista)
2) 29 febbraio 1996     Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva
  (causa 307/94)         85/432/CEE, concernente talune attivita' nel
                         settore farmaceutico".
            -    Le direttive   del Consiglio   del  25 luglio  1978,
          78/687/CEE   e  78/686/CEE,  concernenti    l'attivita'  di
          dentista  sono  pubblicate in G.U.C.E. n. 233 del 24 agosto
          1978.
            -  La legge  31  ottobre  1988, n.   471,   reca:  "Norme
          concernenti  l'opzione  per    i  laureati  in   medicina e
          chirurgia,  per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".
          Nota all'art. 1:
            -  Per  il titolo  della  legge  n.  471/1988   v.  nelle
          note  alle premesse.