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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 settembre 1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1999)
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Testo in vigore dal: 2-1-1999
al: 14-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                            d'intesa con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera
a),  n.  15),  il  quale  dispone,  tra  l'altro,  che  il  Ministero
dell'ambiente  d'intesa  con  il  Ministero  della  sanita'  e con il
Ministero   delle  comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa  i  tetti  di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana,
tenendo anche conto delle norme comunitarie;
  Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente;
  Visto  il  parere dell'Istituto superiore di sanita' nel quale, pur
condividendosi  l'esigenza  di una politica cautelativa che individui
obiettivi  di  qualita'  anche  al  di la' dell'adozione di limiti di
esposizione  mirati  alla  tutela  degli  effetti  acuti,  sono state
manifestate  perplessita',  in  considerazione  dell'attuale stato di
conoscenza  scientifica,  nei  riguardi  dell'adozione di misure piu'
restrittive   specifiche   per  l'esposizione  a  campi  modulati  in
ampiezza;
  Ritenuta   la  necessita'  di  riservare  misure  piu'  cautelative
perlomeno  nei  casi in cui si possono verificare esposizioni a campi
elettromagnetici   per   tempi  prolungati,  da  parte  di  recettori
sensibili non esposti per ragioni professionali;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome nella seduta del 7
maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di
decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica,
rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
  Ritenuto  di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo
4,  comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della
popolazione  per  effetti  a lungo termine conseguenti ad esposizione
prolungata;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di
esposizione  della  popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento    ed    all'esercizio    dei   sistemi   fissi   delle
telecomunicazioni   e  radiotelevisivi  operanti  nell'intervallo  di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
  2.  I  limiti  di  esposizione  di  cui al predetto decreto, non si
applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   1eggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo del  comma 6,  lettera a), n.  15), dell'art.
          1,  della  legge  31    luglio  1997,    n.  249,  recante:
          "Istituzione   dell'Autorita'   per  le     garanzie  nelle
          telecomunicazioni   e      norme   sui      sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
            a)    la commissione   per le  infrastrutture  e le  reti
          esercita  le seguenti funzioni:
              1)-14) (omissis);
            15) vigila  sui tetti di  radiofrequenze compatibili  con
          la  salute  umana  e  verifica  che tali tetti,   anche per
          effetto congiunto di piu' emissioni  elettromagnetiche, non
          vengano superati.  Il rispetto  di tali indici  rappresenta
          condizione  obbligatoria  per le   licenze o le concessioni
          all'installazione     di    apparati     con      emissioni
          elettromagnetiche.     Il     Ministero      dell'ambiente,
          d'intesa  con  il Ministero   della   sanita' e   con    il
          Ministero   delle      comunicazioni,   sentiti  l'Istituto
          superiore  di  sanita'    e  l'Agenzia  nazionale  per   la
          protezione  dell'ambiente  (ANPA),  fissa    entro sessanta
          giorni i tetti di  cui  al    presente   numero,    tenendo
          conto   anche  delle  norme comunitarie".
            -  Il  testo   del comma 3, dell'art. 17, della  legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina    dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".