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LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

note: Entrata in vigore della legge: 07-11-1998
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Testo in vigore dal: 7-11-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed
allo sviluppo della mobilita' ciclistica.
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.