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LEGGE 8 ottobre 1998, n. 354

Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1999)
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Testo in vigore dal: 29-10-1998
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", e' autorizzata  a  predisporre
ed  eseguire,  nel  periodo  1998-2000,   un   piano   triennale   di
soppressione  di  passaggi  a  livello,  privilegiando  i  principali
itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi
e stazioni, nonche' le linee regionali di particolare rilevanza,  nel
limite massimo del 10 per cento delle risorse,  mediante  costruzione
di  idonei  manufatti  sostitutivi  o  deviazioni  stradali,   o   di
miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non
eliminabili. Il piano triennale e' inviato alle  Camere  perche'  sia
trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. 
  2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con
gli altri progetti  di  ammodernamento,  tenuto  conto  comunque  dei
seguenti criteri di priorita': 
    a) velocita' e frequenza dei convogli ferroviari; 
    b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare; 
    c)    numero    dei    binari     posti     in     corrispondenza
dell'attraversamento; 
    d) passaggi in aree  urbane  e  metropolitane  ad  alta  densita'
abitativa e di traffico locale; 
    e) incidentalita' storica del passaggio a livello. 
  3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo  Stato  apporta
al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo  di
lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal  1998,
di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per  l'anno
1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione presenta alle Camere, perche'  sia  trasmessa  alle
competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti  gli
interventi realizzati con il relativo quadro economico. 
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio  triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  per  il  1998,
allo scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dei trasporti e della navigazione. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti