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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 aprile 1998, n. 320

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-1998
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Testo in vigore dal: 19-9-1998
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'articolo 18,  comma 1-bis, della legge  numero 109/1998 nel
testo modificato  dall'articolo 6,  comma 13,  della legge  15 maggio
1997,  n.  127,  concernente  il  fondo  destinato  a  retribuire  il
personale  degli  uffici  tecnici incaricato  della  progettazione  e
pianificazione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
  Vista  la comunicazione  effettuata in  data 19  gennaio 1998  alla
Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  ai sensi  dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il fondo  di cui  al comma  1-bis dell'articolo  18 della  legge n.
109/1994, e successive modifiche  ed integrazioni, per quanto attiene
alla   sola  progettazione   dei  lavori,   e'  riferito   alla  sola
progettazione esecutiva  e, comunque,  ai soli  lavori effettivamente
appaltati,  con  esclusione  di  tutte le  altre  attivita'  connesse
all'esecuzione dei lavori stessi,  compresa la eventuale redazione di
perizie di variante o suppletive.
  Il  personale degli  uffici tecnici  destinatario del  compenso, e'
individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla
formazione  degli   elaborati  progettuali,  ovvero  degli   atti  di
pianificazione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'epigrafe:
            - Il testo   del comma 1 dell'art. 18  della    legge  11
          febbraio  1994,  n.  109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici), e' il seguente:
            "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di
          un  lavoro  ovvero  il   50   per   cento   della   tariffa
          professionale   relativa  a  un  atto  di    pianificazione
          generale,   particolareggiata  o  esecutiva  sono destinati
          alla costituzione  di un fondo interno da  ripartire tra il
          personale  degli  uffici     tecnici   dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  titolare  dell'atto   di pianificazione,
          qualora essi  abbiano redatto direttamente  i progetti  o i
          piani,   il coordinatore   unico di   cui  all'art.  7,  il
          responsabile del procedimento e i loro collaboratori".
          Note alle premesse:
            -  Si    riporta il testo   del comma  1-bis dell'art. 18
          della citata legge 11  febbraio 1994, n.   109: cosi'  come
          modificato    dall'art.  6, comma 13, della legge 15 maggio
          1997, n. 127:
            "1-bis. Il  fondo di cui al  comma 1 e'  ripartito    per
          ogni  singola opera   o   atto   di  pianificazione,  sulla
          base     di      un      regolamento   dell'amministrazione
          aggiudicatrice       o      titolare      dell'atto      di
          pianificazione".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".
            - Il  testo del comma 3  dell'art. 17 della citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
            - Per il  testo del comma 1-bis dell'art. 18  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.