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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/8/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2007)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  13-8-1998

Art. 6

Disposizioni finali
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo del capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione):
"Titolo I
A L U N N I
Capo III Delle punizioni disciplinari
19. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
20. Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a) e b).
Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere c) e d).
Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e) e f).
Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g), h), e i).
Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
21. L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.
La sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.
L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.
L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e, non può essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori.
L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.
22. Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera c) è inflitta dal preside, quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di classe.
Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe.
Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.
L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
23. Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime.
In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.
24. Delle punizioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere d) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica".