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LEGGE 16 luglio 1998, n. 239

Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali.

note: Entrata in vigore della legge: 23/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal: 23-7-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o un suo delegato,
qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei
giudizi  in  corso  e  della conclusione delle trattative in atto, e'
autorizzato  a  definire  in  via stragiudiziale, con uno o piu' atti
transattivi,  le  controversie  attinenti  al  risarcimento dei danni
subiti   dallo   Stato   italiano   a   seguito   dell'esplosione   e
dell'affondamento  della  motocisterna  Haven,  di seguito denominati
evento  Haven,  verificatosi  nelle  acque  della  Riviera  ligure di
ponente  l'11  aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata
riguarda  le  controversie  pendenti  e  quelle  eventuali future con
l'International  Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra,
istituito  con  la  convenzione  di  Bruxelles  del 18 dicembre 1971,
ratificata  e  resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile
1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.
  2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' di Stato, la
transazione  verra'  stipulata  e  sottoscritta  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al  solo al fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano    invariati  il valore, l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - La legge 6 aprile 1977, n. 185, reca:  "Ratifica  delle
          convenzioni in materia di  inquinamento da idrocarburi, con
          allegato,  adottate  a  Bruxelles  il  29  novembre 1969, e
          adesione  alla   convenzione   istitutiva   di   un   Fondo
          internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a
          Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione".